Analisi della situazione senza contratto: molte cose sono già regolamentate nella legge sul lavoro

Il Contratto nazionale mantello (CNM) per il settore principale della costruzione rimarrà in vigore ancora fino alla fine del 2022. I preparativi per le trattative sul futuro del CNM procedono pieno ritmo. Tuttavia, anche se l’obiettivo perseguito è un nuovo CNM 2023, si pone la questione di quale sarebbe un rapporto di lavoro senza CNM. Le basi giuridiche del rapporto di lavoro sussisterebbero infatti anche in assenza di contratto.

Il CNM nell’interazione con il Codice delle obbligazioni e la Legge sul lavoro

Un contratto collettivo di lavoro come il CNM non è un contratto di lavoro onnicomprensivo che può essere stipulato ex novo senza rispettare le disposizioni di legge. Fondamentalmente, tutte le disposizioni del CNM sono sempre basate sul diritto svizzero e sulle relative disposizioni di legge. Le norme sul contratto di lavoro nel Codice delle obbligazioni (CO) e la Legge sul lavoro (LL) con le sue ordinanze costituiscono il quadro. Ne consegue che una scadenza del CNM al 31 dicembre 2022 non lascerebbe un vuoto giuridico.

CO e LL costituiscono condizioni quadro stabili

Per la maggior parte delle regolamentazioni previste dal CNM esiste un corrispettivo legale nel CO o nella Legge sul lavoro. Le disposizioni in materia di licenziamento, continuazione del pagamento del salario in caso di malattia e infortunio o le ferie si baserebbero principalmente sulle disposizioni del CO. La LL fisserebbe i limiti nell’ambito della protezione della salute e per quanto riguarda l’orario di lavoro consentito, il tempo di riposo e il lavoro notturno e domenicale. In questo modo la protezione del lavoratore rimarrebbe a un livello elevato. Inoltre, rispetto allo stretto corsetto del CNM, il margine d’azione e le possibilità decisionali per il datore di lavoro sarebbero notevolmente maggiori.

Nessun effetto da temere sui rapporti di lavoro esistenti e nuovi

Con la stipulazione scritta o orale del contratto di lavoro individuale basato sul CNM, anche le relative disposizioni sono diventate parte integrante del rapporto di lavoro. Il venir meno del CNM alla fine del 2022 non comporta automaticamente una modifica del rapporto di lavoro, bensì il cosiddetto effetto retroattivo a livello di diritto individuale delle disposizioni del CNM nel singolo rapporto di lavoro, motivo per cui le condizioni di lavoro rimarrebbero comunque invariate per tutti i rapporti di lavoro in corso al 1° gennaio 2023.

Per le nuove assunzioni in assenza di contratto non sono più determinanti le disposizioni del CNM scaduto in quel momento. A partire da tale data, il nuovo rapporto di lavoro sottostà ancora alle regolamentazioni generali della LL e del CO. In particolare per quanto riguarda l’orario di lavoro, si potrebbe ad esempio concordare la compensazione delle ore supplementari con tempo libero o fissare il salario del lavoratore in funzione delle prestazioni.

Nessun effetto nemmeno sulle condizioni salariali e di impiego usuali per il luogo e il ramo

Anche in questo caso, il salario, i contributi previdenziali e le condizioni di lavoro devono comunque corrispondere alle condizioni locali, del ramo e usuali per la professione. Nell’ambito della libera circolazione delle persone con l’UE, anche senza CNM trovano applicazione le misure d’accompagnamento volte a garantire l’assunzione di lavoratori stranieri ai salari e alle condizioni di lavoro usuali in Svizzera. Anche le ditte straniere che distaccano collaboratori in Svizzera devono obbligatoriamente rispettare tali condizioni e dimostrarne l’adempimento, anche in assenza di contratto. Gli attuali salari minimi continuerebbero ad avere un effetto sulle aziende che distaccano attraverso la pratica locale e settoriale anche dopo la scadenza del CNM.

In linea di principio, niente «Wild West» sul cantiere

Anche in assenza di contratto nel settore principale della costruzione, continuerebbero a essere effettuati controlli per verificare il rispetto delle condizioni di impiego usuali del luogo, del ramo e della professione. Al posto delle note commissioni professionali paritetiche, questi compiti verrebbero assunti dalle Commissioni tripartite cantonali (CTC).

La CTC osserva il mercato del lavoro e definisce i settori a rischio nei quali l’ufficio di controllo cantonale esegue i controlli richiesti dalla legge in merito al rispetto delle condizioni lavorative e salariali nei rami senza contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale (CCL DFO).

In caso di abusi che raggiungono una determinata misura e comportano ripercussioni negative sulla struttura salariale di un ramo, la CTC può inoltre richiedere il conferimento di un contratto normale di lavoro a tempo determinato con salari minimi obbligatori (CNL).

Nessun CNM ad ogni costo

Osservando attentamente questa situazione di partenza, si constata che per il momento la rinuncia a un contratto collettivo di lavoro non comporterebbe grandi cambiamenti per le singole imprese edili. Con i fondamenti giuridici esistenti oggi è già definito un quadro ristretto di possibilità nel rapporto di lavoro. La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori può quindi affrontare le imminenti trattative del CNM con la consapevolezza che il settore principale della costruzione non necessita di un CNM «ad ogni costo».

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Michael Kehrli

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