Applicazione integrale della norma SIA 118

La SSIC sostiene le moderate modifiche della legge in conformità al disegno di revisione del CO sui difetti di costruzione e consente quindi un più ampio consenso del settore edile in questa consultazione. La SSIC vede il maggior vantaggio per le imprese di costruzione nel sostenere in modo proattivo, e al di fuori del processo legislativo, l’applicazione integrale della norma SIA 118 senza deroghe a discapito delle imprese. In questo la SSIC conta sul sostegno di costruzionesvizzera. 

La proposta di revisione del diritto del contratto di costruzione comprende tre punti chiave:

  1. da un lato si vuole prorogare a 60 giorni il termine per la notifica di difetti degli immobili, proroga che dovrebbe valere anche per i contratti di compravendita di fondi.
  2. Da ora in poi, il diritto alle migliorie sulle costruzioni destinate ad uso familiare o personale, non può essere più escluso per legge. Ora un acquirente di un fondo comprendente uno stabile (in particolare immobili, quota di comproprietà, acquisto di proprietà per piani) può far valere un diritto alle migliorie a condizione che lo stabile sia stato costruito meno di un anno prima dell’acquisto o debba ancora essere costruito.
  3. Infine deve essere possibile definire la garanzia di sostituzione per un’ipoteca degli artigiani e imprenditori anche in relazione all’interesse di mora e tale garanzia deve assicurare gli interessi di mora per dieci anni.
  Il più grande vantaggio per le imprese di costruzione 

La SSIC, pertanto, auspica fondamentalmente che non si proceda a una revisione totale del diritto del contratto d’appalto né alla creazione di una tipologia speciale del contratto di costruzione. La SSIC ritiene che le proposte di revisione siano ben equilibrate e quindi accettabili. Di seguito entriamo nel merito.

La SSIC vede il maggior vantaggio per le imprese di costruzione nel sostenere l’applicazione integrale della norma SIA 118 senza deroghe a discapito delle imprese al di fuori del processo legislativo. In questo la SSIC conta sul sostegno di costruzionesvizzera e punta ad azioni proattive congiunte per poter attuare questo interesse nei confronti dei committenti.

Mantenere e rafforzare l’autonomia contrattuale

La SSIC è del parere che l’autonomia contrattuale nel diritto del contratto di costruzione funzioni bene e che la normalizzazione contrattuale privata sia più flessibile e maggiormente in grado di tenere in debita considerazione le specifiche esigenze durante la costruzione rispetto a una legge. Le disposizioni della norma SIA 118 sono considerate un accordo equilibrato e moderato e sono spesso adottate come parte integrante di un contratto d’appalto. Tale accordo è ormai ampiamente accettato anche nella prassi contrattuale svizzera ed è riconosciuto e utilizzato anche dal settore pubblico come standard contrattuale. Tuttavia, nei singoli contratti d’appalto le singole disposizioni di queste norme sono sempre più spesso derogate o adattate attraverso disposizioni contrattuali di rango superiore a discapito delle imprese di costruzione. La SSIC vede quindi una forte necessità di agire e, insieme a costruzionesvizzera, sta lavorando al di fuori del processo legislativo per un’applicazione integrale della norma SIA 118.

Mantenimento dell’ipoteca degli artigiani e imprenditori per i subappaltatori  

Nel contesto della procedura di consultazione, il Consiglio federale intraprende accertamenti relativi all’ipoteca degli artigiani e imprenditori al fine di evitare il rischio di sostenere un doppio pagamento da parte dei committenti in caso di ricorso a imprese generali e subappaltatori. La SSIC è contraria a un adeguamento in questo ambito e si oppone con veemenza a qualsiasi possibile ostacolo alla registrazione dell’ipoteca degli artigiani e imprenditori per i subappaltatori. Già oggi il committente può adottare misure di tutela per evitare possibili pagamenti doppi. Inoltre, il rapporto tra committenti e subappaltatori è già stato oggetto di approfondita discussione in Parlamento quasi dieci anni fa. In questo modo si può evitare il rischio di peggioramenti per i costruttori o per i subappaltatori. E la situazione deve rimanere invariata.

Proposte di revisione equilibrate  

Il termine di notifica dei difetti di 60 giorni, stabilito dalla legge secondo la proposta di revisione, è accettabile per la SSIC come contributo a una maggiore chiarezza nella procedura di notifica. Ciò è dovuto in particolare al fatto che la durata del termine di avviso può ancora essere modificata contrattualmente in base alle esigenze. La SSIC ritiene che la proposta di introdurre un diritto alle migliorie indispensabile per le nuove costruzioni e l’acquisto della proprietà d’abitazione sia equilibrata. Il diritto obbligatorio alle migliorie è limitato agli edifici destinati all’uso personale o familiare. La possibilità di determinare la cauzione in relazione agli interessi di mora è chiaramente da accogliere con favore. Questa situazione crea certezza del diritto e semplifica il processo per garantire il prezzo dell’opera, qualora il committente costituisca delle prestazioni di garanzia in caso di incombente iscrizione di un’ipoteca degli artigiani e imprenditori.

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Schweizerischer Baumeisterverband

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