Come si calcola correttamente l'imposta alla fonte sulle indennità di vacanza

Le nuove disposizioni sull'imposta alla fonte sono entrate in vigore quattro anni fa. Da allora sono state emesse diverse sentenze del Tribunale federale.

Le nuove disposizioni sull’imposta alla fonte sono entrate in vigore quattro anni fa. Da allora sono state emesse diverse sentenze del Tribunale federale che hanno indotto le amministrazioni cantonali delle contribuzioni ad adeguare la loro prassi in materia di imposta alla fonte sulle indennità di vacanza.

Dal 1° gennaio 2025, l’imposta alla fonte è applicata all’indennità di vacanza nel momento in cui viene accreditata su un «conto testimone» e non nel momento in cui viene effettivamente pagata o versata al contribuente.

Indennità di vacanza: Il momento dell’accredito determina l’aliquota (nuovo)

In una sentenza del 16 agosto 2023, il Tribunale federale si è pronunciato (nuovamente) sui termini di realizzazione del reddito (DTF 9C_663/2022 e 9C_664/2022 del 16.8.2023). Nella sentenza sono decisivi i considerando 4.2 e 4.3 secondo cui il reddito o il guadagno si considera realizzato ai fini fiscali non appena il contribuente acquisisce almeno un diritto fisso alle prestazioni di cui può effettivamente disporre. Si tratta del cosiddetto «Soll-Methode». Non dipende quindi dal momento dell’effettivo adempimento del diritto. Nella prassi fiscale, ci si discosta da tale metodo solo se l’adempimento appare incerto. In questo caso, l’imposizione si applica solo nel momento dell’adempimento (cosiddetto «Ist-Methode»).

Su questa base, il gruppo di lavoro sull’imposta alla fonte della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) ha riesaminato nuovamente la decisione del 2021 e, in consultazione con il gruppo di lavoro sul certificato di salario della CSI, è giunto alla conclusione che la soluzione precedente per l’imposta alla fonte non può più essere mantenuta. L’indennità di vacanza deve quindi già essere considerata per la determinazione della aliquota nel momento dell’accredito.

13. mensilità: Il momento del pagamento determina l’aliquota (come prima)

Per quanto riguarda la tredicesima mensilità, l’aliquota è ancora determinata dal momento del pagamento. La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori ha integrato l’adeguamento della normativa sulla tredicesima mensilità nel Contratto nazionale mantello (CNM). Dal 1° gennaio 2023, con l’entrata in vigore del CNM 2023-2025, i datori di lavoro e i lavoratori possono concordare, mediante un accordo scritto, un versamento semestrale della tredicesima mensilità anche se il rapporto di lavoro sussiste per l’intero anno civile. Con i lavoratori e le lavoratrici soggetti all’imposta alla fonte è inoltre possibile concordare un versamento mensile della tredicesima mensilità. In ogni caso, il pagamento della tredicesima mensilità deve figurare separatamente sul conteggio salariale (art. 50 cpv. 1bis CNM).

Contattate l'amministrazione delle contribuzioni del vostro Cantone

In qualità di datore e di datrice di lavoro, siete responsabili del corretto calcolo dell’imposta alla fonte. In caso di domande, è opportuno contattare l’amministrazione cantonale delle contribuzioni competente.

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattare il servizio giuridico della SSIC. Hotline: 058 360 76 76, [email protected].

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Romina Dietsche

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