Verwaltungsräte aufgepasst! giovedì, 24.2.2022 | 07:00 ... Società Svizzera Impresari-Costruttori Lavoro e partenariato sociale Consiglieri d’amministrazione, attenzione! Una nuova decisione del Tribunale federale in materia di diritto societario (TF 4A_496/2021) si occupa della fine del mandato del Consiglio d’amministrazione in una società anonima. Secondo il Codice delle obbligazioni (art. 698 segg.), l’Assemblea generale (di seguito chiamata AG) elegge il Consiglio d’amministrazione (di seguito CdA) e l’ufficio di revisione. Si tratta di un diritto non trasferibile e inalienabile dell’AG. Le Assemblee generali ordinarie si svolgono ogni anno entro sei mesi dalla chiusura dell’anno di esercizio; le assemblee straordinarie vengono convocate in base alle necessità. Il CdA viene eletto per un periodo di tre anni, salvo diversa disposizione dello statuto (art. 710 cpv. 1 CO). Gli statuti, nel caso che il Tribunale federale doveva valutare, stabiliscono che la durata del mandato del CdA è di un anno e termina il giorno e alla fine dell’AG ordinaria successiva. Tuttavia, poiché, presumibilmente a causa del coronavirus, dal 16 aprile 2019 nell’azienda interessata non si sono svolte assemblee generali e quindi non si è proceduto alla rielezione del CdA, ci si chiede se i consiglieri d’amministrazione rimangano in carica dopo sei mesi dall’ultimo anno di esercizio del loro mandato – se entro questi sei mesi non si è tenuta l’assemblea generale o se l’elezione del CdA non è stata iscritta all’ordine del giorno – oppure se il mandato del Consiglio d’amministrazione termina (in questo caso il 30 giugno 2020). Secondo il Tribunale federale, il mandato del Consiglio d’amministrazione termina alla fine del sesto mese successivo alla fine dell’anno di esercizio in questione, se non si è tenuta alcuna AG o se l’elezione del CdA non è stata iscritta all’ordine del giorno. Il Tribunale segue una parte della dottrina secondo cui, in caso di omissione dell’AG o mancata elezione del CdA, il mandato non può essere prorogato o prorogato tacitamente. Una proroga del mandato senza convocazione dell’AG «sarebbe tanto più discutibile se l’elezione non è semplicemente dimenticata ma impedita allo scopo di mantenere la carica» (c. 3.3). È quindi importante convocare un’AG prima della scadenza del mandato del Consiglio d’amministrazione e iscrivere all’ordine del giorno l’elezione dei consiglieri di amministrazione. Qualora a causa della pandemia non fosse possibile un’AG in forma fisica, l’elezione potrà eventualmente avvenire anche per via elettronica o scritta. A questo scopo sono utili le FAQ sul coronavirus e sulle assemblee generali dell’Ufficio federale di giustizia. Circa l'autore Susanna Vanek Redattrice susanna.vanek@baumeister.ch Condividi questo articolo
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