Continuazione dell’assicurazione presso la cassa pensione

Le lavoratrici e i lavoratori che hanno più di 58 anni possono rimanere nella cassa pensione anche dopo una disdetta. Cosa significa per il PEAN.

Nell’ambito della revisione della legge sulle prestazioni complementari, l’art. 47a LPP ha creato la possibilità di mantenere l’assicurazione volontaria nel secondo pilastro (cassa pensione) fino al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria LPP, se il rapporto di lavoro viene disdetto involontariamente, ossia dal datore di lavoro, dopo i 58 anni. In questo modo, in caso di disdetta da parte del datore di lavoro dopo i 58 anni, i lavoratori possono rimanere assicurati presso la loro cassa pensione.   
 
Per quanto riguarda la rendita PEAN, ciò significa che il datore di lavoro dovrebbe disporre una disdetta al momento dell’ingresso nel PEAN, a meno che la cassa pensione del datore di lavoro non preveda che il dipendente vi rimanga comunque. Se per il lavoratore è importante ricevere le prestazioni di vecchiaia LPP sotto forma di rendita e la cassa pensione non prevede che vi rimanga ulteriormente, l’unica soluzione sicura è la disdetta da parte del datore di lavoro. Sebbene esista ancora lo scioglimento automatico del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 19 cpv. 5 CNM, il lavoratore non ha alcun diritto garantito di rimanere nella cassa pensione. 
 
La Fondazione FAR ha pubblicato una scheda informativa con le relative informazioni sul suo sito. 

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