Dal 2023 la certificazione di conformità al CCL SIAC viene riconosciuta come prova dell’obbligo di diligenza per la responsabilità solidale

A partire dal 1° gennaio 2023 per le imprese di costruzione è sufficiente una certificazione di conformità al CCL SIAC per adempiere al loro obbligo di diligenza nei confronti dei subappaltatori.

Il 23 novembre 2022 il Consiglio federale ha approvato una modifica dell’ordinanza sui lavoratori distaccati con la quale vengono apportate modifiche alla prova del rispetto dell’obbligo di diligenza nell’ambito della responsabilità solidale. La novità più importante: a partire dal 1° gennaio 2023 per le imprese di costruzione è sufficiente una certificazione di conformità al CCL SIAC per adempiere al loro obbligo di diligenza nei confronti dei subappaltatori. In questo modo è stata in particolare soddisfatta la richiesta delle parti sociali del settore principale della costruzione di attribuire maggiore importanza alla certificazione di conformità al CCL SIAC nell’ambito della responsabilità solidale.

A partire dal 1° gennaio 2023, sarà più facile e meno burocratico per le imprese di costruzione dimostrare il proprio dovere di diligenza nei confronti dei subappaltatori in qualità di appaltatori primari. D’ora in poi la certificazione di conformità al CCL SIAC viene riconosciuta come prova dell’obbligo di diligenza nella responsabilità solidale. Quasi dieci anni dopo l’inasprimento della responsabilità dei subappaltatori, grazie al grande impegno delle parti sociali nel settore principale della costruzione, questo alleggerimento della burocrazia è finalmente realtà.

Uno sguardo al passato: adeguamento delle disposizioni in materia di responsabilità dei subappaltatori nel 2013

Con l’adeguamento della Legge sui lavoratori distaccati (LDist) e dell’Ordinanza sui lavoratori distaccati (ODist) in vigore il 15 luglio 2013, la responsabilità dell’appaltatore primario per il mancato rispetto delle condizioni di lavoro e salariali minime da parte dei suoi subappaltatori è stata rafforzata. Per esonerarsi dalla responsabilità, l’appaltatore primario doveva dimostrare di aver esercitato la dovuta diligenza per quanto riguarda il rispetto delle condizioni salariali e lavorative in ogni subappalto dei lavori, come richiesto dalle circostanze. L’appaltatore primario adempiva al proprio dovere di diligenza, tra l’altro, quando poteva presentare una conferma degli organi paritetici di esecuzione dei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale, da cui risultava che il subappaltatore era stato controllato per verificare il rispetto delle condizioni salariali e di lavoro e che non erano state riscontrate violazioni.

Rilevata la necessità di aggiornare gli obblighi di diligenza dell’appaltatore primario

In particolare, con la creazione dell’associazione paritetica SIAC e la standardizzazione delle informazioni provenienti dall’esecuzione con la certificazione CCL SIAC, che è l’unica sistematicamente basata sui risultati dei controlli reali effettuati dagli organi esecutivi paritetici nei settori del CCL di obbligatorietà generali, si è riusciti a migliorare notevolmente la significatività delle certificazioni CCL. In un primo tempo, tuttavia, tali progressi non si erano ancora concretizzati nelle disposizioni relative alla responsabilità solidale.

Solo a seguito di una mozione parlamentare della consigliera nazionale Diana Gutjahr nel giugno 2021 e su iniziativa delle parti sociali del settore principale della costruzione, nell’autunno 2021 è stato istituito un gruppo di esperti guidato dalla SECO. Nel corso di varie riunioni, il gruppo ha esaminato le modalità di adempimento degli obblighi di diligenza, tenendo conto degli sviluppi intervenuti nell’attuazione dal 2013. In questo contesto è stata individuata la necessità di un aggiornamento: in futuro la validità di una certificazione di conformità al CCL verrà ampliata, da un lato con un adeguamento dell’ordinanza sui lavoratori distaccati e, dall’altro, con ulteriori raccomandazioni sul rispetto dell’obbligo di diligenza sul sito web della SECO.

In questo modo una certificazione di conformità al CCL che soddisfa i requisiti per la nuova disposizione ODist ha di fatto un valore superiore a quello di un’autodichiarazione.

Ampliamento della valenza della certificazione di conformità al CCL

In particolare, il gruppo di esperti è stato in grado di dimostrare che, contrariamente alla precedente formulazione dell’art. 8b cpv. 1 lett. c ODist, è rilevante soprattutto se l’azienda ha effettuato pagamenti arretrati in caso di accertamento di violazioni e se ha dimostrato la propria conformità al CCL ai sensi della certificazione di conformità al CCL. Questa necessità di aggiornamento è stata riconosciuta dalla Confederazione, il che ha comportato una modifica dell’art. 8b cpv. 1 ODist. D’ora in poi l’appaltatore primario può farsi dimostrare il rispetto delle condizioni salariali minime con una conferma degli organi d’esecuzione paritetici previsti dai CCL di obbligatorietà generale, che fornisce informazioni sui controlli effettuati e sul rispetto delle condizioni salariali e di lavoro da parte del subappaltatore ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LDist. L’appaltatore primario adempie quindi al proprio dovere di diligenza, in particolare se il subappaltatore è in grado di esibire una certificazione di conformità al CCL SIAC che, nel «risultato della certificazione», attesta la conformità al CCL. La validità della certificazione di conformità al CCL SIAC è ridotta solo se, in mancanza di controlli effettuati, non è in grado di fornire informazioni sulle attuali inadempienze del CCL.

Inoltre, le raccomandazioni sull’obbligo di diligenza pubblicate sul sito Internet della SECO mirano ad evitare che un subappaltatore possa nascondere un comportamento scorretto indicato in una certificazione di conformità al CCL presentando all’appaltatore primario soltanto un’autodichiarazione. In questo modo una certificazione di conformità al CCL che soddisfa i requisiti per la nuova disposizione ODist ha di fatto un valore superiore a quello di un’autodichiarazione.

Con queste modifiche in materia di responsabilità solidale, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2023, la certificazione di conformità al CCL riconosce l’effetto che la consigliera nazionale Diana Gutjahr nella sua mozione e le parti sociali del settore principale della costruzione avevano richiesto l’anno scorso.

Circa l'autore

pic

Stephen Ammann

Avvocato senior

[email protected]

Condividi questo articolo