back to top

FAQ sul FFP Edilizia

Le risposte alle domande più importanti sul FFP Edilizia — assoggettamento, importo dei contributi e scadenze — sono disponibili qui. In questo modo potrete compilare l’autodichiarazione nel modo più agevole possibile.

Il FFP Edilizia è un fondo obbligatorio per la formazione professionale conformemente all’art. 60 della Legge sulla formazione professionale (LFPr) che promuove la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione continua orientata alla professione del settore principale della costruzione (cioè sviluppo di offerte di formazione, organizzazione di corsi, procedure di qualificazione, pubblicità delle professioni ecc.).

La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) titolare del fondo per la formazione professionale FFP Edilizia e dall’anno di dichiarazione 2022è responsabile dell’incasso.

Con la dichiarazione di obbligatorietà generale del Consiglio federale, tutte le imprese assoggettate al FFP Edilizia sono tenute a versare un contributo annuo al FFP Edilizia. I contributi vengono utilizzati esclusivamente per lo sviluppo e la promozione della formazione e del perfezionamento nel settore principale della costruzione. Si creano così le condizioni quadro necessarie per consentire ai professionisti di accedere a una formazione di base e continua al passo coi tempi.

Ogni azienda assoggettata al FFP Edilizia è tenuta a fornire i dati relativi all’azienda e ai collaboratori tramite l’autodichiarazione.

 

In base all’art. 6 del Regolamento FFP Edilizia, il FFP Edilizia si applica alle aziende o alle parti di azienda che rientrano cumulativamente nel campo di applicazione territoriale, aziendale e personale del FFP Edilizia. Qui trovate il Regolamento FFP Edilizia aggiornato. Qui trovate il Regolamento FFP Edilizia aggiornato.

Il Consiglio federale ha dichiarato il FFP Edilizia di obbligatorietà generale. Ciò significa che tutte le aziende che rientrano nel campo di applicazione sono assoggettate al FFP Edilizia.

 2.1. Campo di applicazione territoriale

Il FFP Edilizia è valido in tutta la Svizzera (art. 3 Regolamento FFP Edilizia).

2.2. Campo di applicazione aziendale

Il FFP Edilizia vale per tutte le aziende e parti di aziende del settore principale della costruzione che svolgono attività tipiche del settore ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FFP Edilizia, in particolare:

a) edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);
b) lavori di scavo, demolizioni (inclusi lo smantellamento e risanamento di costruzioni), stoccaggio e riciclaggio di materiale di scavo, di demolizione e di altri materiali da costruzione non prodotti industrialmente; sono esclusi gli impianti fissi di riciclaggio al di fuori del cantiere e le discariche autorizzate ai sensi dell’articolo 35 dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il personale che vi lavora;
c) selciatura;
d) iniezione e risanamento del calcestruzzo, taglio e foratura del calcestruzzo;
e) rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini.

2.3 Campo di applicazione personale

Conformemente all’art. 5 del Regolamento FFP Edilizia il fondo è valido per tutte le aziende e parti di aziende in cui vi sono persone che svolgono attività tipiche del settore sulla base dei seguenti titoli della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore o della formazione professionale continua:

a) titoli della formazione professionale di base, compresi i titoli anteriori di formazione equivalenti:

  1. aiuto muratrice/aiuto muratore CFP,
  2. muratrice/muratore AFC,
  3. addetta/o alla costruzione stradale CFP,
  4. costruttrice stradale/costruttore stradale AFC,
  5. addetta sondatrice/addetto sondatore CFP,
  6. sondatrice/sondatore AFC,
  7. addetta/o alla costruzione di sottofondi e pavimenti industriali CFP,
  8. costruttrice di sottofondi e pavimenti industriali/costruttore di sottofondi e pavimenti industriali AFC,
  9. posatrice di pietre/posatore di pietre CFP,
  10. selciatrice/selciatore AFC,
  11. operatrice al taglio edile/operatore al taglio edile AFC;

b) titoli della formazione professionale superiore, compresi i titoli anteriori di formazione equivalenti:

  1. capo muratrice/capo muratore con attestato professionale federale,
  2. capo costruttrice stradale/capo costruttore stradale con attestato professionale federale,
  3. capo operatrice al taglio edile/capo operatore al taglio edile con attestato professionale federale,
  4. capo sondatrice/capo sondatore con attestato professionale federale,
  5. specialista del brillamento con attestato professionale federale,
  6. specialista in risanamento edile con attestato professionale federale,
  7. controllore di materiali da costruzione con attestato professionale federale,
  8. tecnica/o dipl. SSS conduzione di lavori edili,
  9. impresaria costruttrice diplomata/impresario costruttore diplomato;

c) titoli riconosciuti della formazione professionale continua:

  1. capo squadra muratrice/capo squadra muratore,
  2. conducente di macchine di cantiere,
  3. gruista (patente),
  4. titolare di un permesso di brillamento (permesso),
  5. preposta/o alla sicurezza sul lavoro (attestato).

Anche le persone che svolgono attività tipiche del settore nelle professioni menzionate sopra senza essere in possesso di un titolo come pure le persone semiqualificate e gli ausiliari ricadono nel campo di applicazione del personale del FFP Edilizia.

Di principio la forma giuridica non influisce sull’assoggettamento al FFP Edilizia. Ditte individuali, Sagl, società anonime ecc. sono assoggettate al FFP Edilizia, purché rientrino nel campo di applicazione.

Le ditte costituite da una persona, siano esse ditte individuali, SA o Sagl costituite da una sola persona, che non hanno dipendenti – né fissi, né temporanei – sono soggette al FFP Edilizia se il titolare è in possesso di un certificato formale (ad es. attestato federale di capacità AFC o un attestato professionale federale) secondo il campo di applicazione personale (vedi domanda 2). Tali aziende versano esclusivamente il contributo di base e non versano alcun contributo per il personale.

Le ditte costituite da una persona nel senso indicato il cui titolare non è in possesso di un certificato formale non sono tenute al versamento dei contributi.

L’assoggettamento al FFP Edilizia avviene tramite la sede principale. Le succursali e le filiali sono registrate attraverso la sede principale. Le unità operative devono essere registrate nel modulo online dell’autodichiarazione. Il contributo di base è dovuto solo per la sede principale.

 

Le ditte costituite da una sola persona (ditte individuali, SA o Sagl costituite da una sola persona) che non hanno dipendenti, né fissi, né temporanei, e il cui titolare non è in possesso di un certificato formale non sono tenute al versamento dei contributi e non versano né i contributi di base né i contributi dei collaboratori.

Non devono essere versati contributi dei collaboratori che esercitano professioni estranee al settore, ossia funzioni professionali che non rientrano nel campo d’applicazione del personale del FFP Edilizia (cfr. art. 5 Regolamento FFP Edilizia). Ciò include, ad esempio:

  • carpentieri
  • pittrici e pittori
  • personale commerciale
  • personale di pulizia e personale addetto alle mense

Non vengono riscossi contributi per le persone in formazione (ad esempio per le persone che fanno un apprendistato come muratore/trice, costruttore/trice stradale ecc.).

I contributi devono essere versati per i dipendenti occupati a tempo parziale se sono assoggettati alla previdenza professionale (LPP). Questa soglia LPP mostra la rilevanza del campo di applicazione personale a livello individuale e quindi la rilevanza della funzione professionale.

 

I membri della SSIC non sono tenuti a versare contributi separati al FFP Edilizia, in quanto tali contributi sono già stati pagati con il versamento del contributo associativo alla SSIC.

Sono considerati membri parziali della SSIC le aziende di cui alcune unità organizzative non sono membri della SSIC, ma che sono comunque assoggettate al FFP Edilizia. Ad esempio, una filiale di un gruppo operante nel settore principale della costruzione può non essere membro della SSIC ma essere assoggettata al FFP Edilizia. Il gruppo dovrebbe versare contributi al FFP Edilizia per questa filiale.

Tale differenza deve essere versata dai membri parziali al FFP Edilizia. In tal senso, i membri parziali della SSIC versano un contributo separato e ridotto al FFP Edilizia. A tal fine dovete fornire al FFP Edilizia solo i dati relativi ai collaboratori per i quali non avete versato alla SSIC i contributi associativi. Per questi collaboratori sono dovute le differenze.

 

Le imprese miste sono aziende che, oltre al FFP Edilizia, sono soggette anche a fondi per la formazione professionale di altri settori. Le imprese miste devono versare contributi al FFP Edilizia. Tuttavia, possono ricevere una riduzione sul loro contributo di base al FFP Edilizia. Le informazioni necessarie a tal fine sono determinate attraverso l’autodichiarazione.

Esempio: Le imprese miste che sono assoggettate anche al fondo per la formazione professionale delle costruzioni in legno versano solo la metà del contributo di base per il FFP Edilizia.

Il contributo dei collaboratori e i relativi mesi-persona si riferiscono invece esclusivamente a quei collaboratori con attività e professioni tipiche del settore secondo il campo di applicazione personale del FFP Edilizia.

Per il FFP Edilizia si devono dichiarare soltanto i collaboratori che svolgono attività tipiche del settore principale della costruzione. I collaboratori che svolgono attività esterne al settore, quali pittori, gessatori, giardinieri, ecc., non devono versare contributi al FFP Edilizia.

Assoggettamento al fondo per la formazione professionale Costruzioni in legno (FFP Costruzioni in legno)

Le imprese miste che sono assoggettate anche al FFP Costruzioni in legno hanno diritto a una riduzione del 50% del contributo di base conformemente all’«Accordo tra il FFP Costruzioni in legno e il FFP Edilizia per la regolamentazione della riscossione dei contributi in imprese miste» [«Vereinbarung zwischen dem BBF Holzbau und dem BBF Bau zur Regelung Beitragserhebung bei Mischbetrieben»].

Assoggettamento al fondo per la formazione professionale Giardinieri e fioristi (FFP GF)

Imprese miste con una parte di azienda autonoma attiva nel settore della sistemazione del paesaggio ottengono una riduzione del 50% sul contributo di base, conformemente all’accordo di distinzione tra FFP Edilizia e FFP GF.

Assoggettamento al fondo per la formazione professionale Pavimenti FFP (PavimentiSvizzeri e Comunità d’Interessi del mercato Svizzero del Parquet)

In base al principio dell’unità tariffaria, le imprese miste interessate vengono assoggettate o interamente al FFP Edilizia o interamente al FFP Pavimenti. In questo modo non si verifica il versamento di contributi a due fondi.

In base all’«Accordo di distinzione del campo di applicazione aziendale dei fondi per la formazione tra la SSIC e PavimentiSvizzeri» [«Abgrenzungsvereinbarung zum betrieblichen Geltungsbereich bei den Bildungsfonds zwischen dem SBV und Boden Schweiz»] non vi è alcuna riduzione del contributo fisso. A fini di distinzione, le imprese miste interessate devono registrare l’assoggettamento al FFP Pavimenti nel modulo online per l’autodichiarazione per il FFP Edilizia.

Assoggettamento al fondo per la formazione professionale Pianificazione territoriale e della costruzione (FFP Plavenir)

In base all’accordo di distinzione tra il FFP Edilizia e il FFP Plavenir, le imprese miste interessate vengono assoggettate o interamente al FFP Edilizia o interamente al FFP Plavenir. In questo modo non si verifica il versamento di contributi a due fondi.

Non vi è alcuna riduzione del contributo fisso. A fini di distinzione, le imprese miste interessate devono registrare l’assoggettamento al FFP Plavenir nel modulo online per l’autodichiarazione per il FFP Edilizia.

Assoggettamento al fondo per la formazione FFP Pietra naturale

A fini statistici – in particolare per il monitoraggio della gestione delle interfacce con altri settori e con il FFP – vengono registrate le aziende miste che sono assoggettate sia al FFP Edilizia che al FFP Pietra naturale. Non vi è alcuna riduzione del contributo di base (contributo per azienda).

Una parte di azienda è definita come un’unità organizzativa di prestazioni a cui manca autonomia economica. In poche parole, una parte di azienda fornisce una prestazione sul mercato, ma non sarebbe economicamente autonoma senza altre parti.

Una parte di azienda è economicamente autonoma se
a. singoli lavoratori sono ascrivibili esattamente alla parte di azienda costituendo in tal modo una propria unità organizzativa; se
b. i lavori nella parte di azienda esterna al settore non vengono svolti solo in via accessoria nell’ambito delle altre attività dell’azienda; se
c. la parte di azienda esterna al settore agisce come fornitore indipendente sul mercato di vendita; se
d. singole parti di aziende sono riconoscibili dall’esterno come tali.

Se ritenete che la vostra azienda non sia assoggettata al FFP Edilizia, potete rivolgervi alla segreteria del FFP Edilizia.

Recapito telefonico: +41 58 360 76 80 o via e-mail: [email protected]

Se viene emessa una decisione sulla contribuzione, è possibile presentare ricorso presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).

 

Tutte le aziende assoggettate al FFP Edilizia riceveranno a dicembre per posta un invito all’autodichiarazione. Avete tempo fino a fine gennaio per presentare l’autodichiarazione tramite il modulo online. Dopo la presentazione dell’autodichiarazione riceverete una fattura.

Chi non rispetta il termine per l’autodichiarazione riceverà un sollecito per posta a febbraio. Se dopo altri 15 giorni non perviene alcuna autodichiarazione, l’azienda viene tassata, vale a dire che il FFP Edilizia stima l’importo della fattura per l’azienda e glielo addebita.

Se un’azienda, nonostante la tassazione e/o il sollecito di pagamento, non corrisponde il contributo dovuto, viene avviata l’esecuzione.

 

Per il calcolo del contributo, ogni azienda assoggettata deve fornire i dati dell’azienda, i dati di contatto e i dati relativi alla formazione dei propri collaboratori (autodichiarazione). L’autodichiarazione avviene esclusivamente tramite il presente modulo online.

 

Ogni azienda assoggettata al FFP Edilizia è tenuta a versare un contributo annuo al FFP Edilizia (art. 10 Regolamento FFP Edilizia). Il contributo si compone di un contributo di base annuale per azienda e di un contributo dei dipendenti per i mesi-persona.

13.1 A quanto ammonta il contributo di base?

Le aziende assoggettate al FFP Edilizia devono versare un contributo di base annuale fisso. Esso ammonta a 360.00 CHF.

Il contributo di base è dovuto solo per la sede principale, anche se la vostra ditta ha più succursali o filiali.

Anche se siete stati assoggettati al FFP Edilizia solo per una parte dell’anno (un paio di settimane o alcuni mesi l’anno), siete comunque tenuti a versare l’intero contributo di base di 360.00 CHF.

13.2 Come viene calcolato il contributo dei collaboratori (mesi-persona)?

In aggiunta al contributo di base, per ogni mese-persona viene riscosso un contributo di 2.25 CHF (contributo mensile per persona).

Il contributo dei collaboratori viene calcolato come il totale di tutti i mesi-persona moltiplicato per 2.25 CHF.

Per mese-persona si intendono tutti i mesi in cui il collaboratore ha lavorato nell’anno di dichiarazione.

Se un collaboratore ha lavorato almeno un giorno in un mese, tale mese viene conteggiato per intero.

I mesi lavorati per ogni collaboratore devono essere registrati pro rata nell’autodichiarazione; l’azienda ne è responsabile.

Esempio di calcolo a partire dall’anno di dichiarazione 2024

Nel 2024 l’azienda EsempioEdilizia SA è stata assoggettata al FFP Edilizia da gennaio a marzo. Il contributo di base per l’azienda EsempioEdilizia SA ammonta a 360.00 CHF.
La EsempioEdilizia SA impiega due collaboratori nel settore principale della costruzione. Entrambi i collaboratori hanno lavorato a gennaio, febbraio e marzo. Per ogni collaboratore si ottengono 3 mesi, per un totale di 6 mesi-persona. Per ogni mese-persona, la EsempioEdilizia SA versa 2.25 CHF, ossia 6 mesi-persona x 2.25 CHF = 13.50 CHF.

 

L’intero contributo di EsempioEdilizia SA viene calcolato come segue:
Contributo di base                                                            360.00 CHF
+ Contributo dei collaboratori (totale 6 mesi-persona)   13.50 CHF
= Importo totale                                                                 373.50 CHF

 

13.3 Regolamentazione particolare: quali aliquote contributive si applicano per l’anno di dichiarazione 2023?

Il nuovo Regolamento FFP Edilizia è in vigore dal 1. aprile 2023. Poiché è entrato in vigore nel corso dell’anno, solo per l’anno di dichiarazione 2023 i contributi saranno riscossi in modo diverso.

Esempio di calcolo

Per l’anno di contribuzione 2023, i contributi sono determinati dalla media ponderata come segue.

Esempio: la vostra azienda è assoggettata al FFP Edilizia dal 01.01.2023 al 31.12.2023:

Contributo di base: CHF 330.00 media ponderata di:

  • CHF 240.00 pro rata fino al 31.03.2023 (CHF 60.00)
  • CHF 360.00 pro rata a partire dal 01.04.2023 (CHF 270.00)

Mesi-persona CHF 2.0625 media ponderata di:

  • CHF 1.50 pro rata fino al 31.03.2023 (CHF 0.375)
  • CHF 2.25 pro rata a partire dal 01.04.2023 (CHF 1.6875)

I vantaggi della media ponderata sono, da un lato, l’attuazione amministrativa semplice e, dall’altro, i contributi più bassi. Se i contributi venissero versati senza la ponderazione media, il contributo del personale sarebbe molto più significativo in alta stagione, il che porterebbe a contributi più elevati.

14.1. Tassazione

La mancata presentazione dell’autodichiarazione entro i termini previsti comporta un sollecito. Il sollecito vi invita nuovamente a inserire l’autodichiarazione, per la quale avete 15 giorni di tempo dalla data del sollecito. Se lasciate trascorrere anche questo periodo senza fare nulla, seguirà una tassazione.

Tassazione significa che il FFP Edilizia vi fattura forfettariamente un contributo di tassazione pari a 389.25 CHF (= 173 mesi-persona a 2.25 CHF ciascuno).

L’importo di tassazione viene riscosso in aggiunta al contributo di base di 360.00 CHF. In ogni caso dovete versare anche un’indennità per spese amministrative pari a 50.00 CHF (art. 13 cpv. 2 Regolamento FFP Edilizia).

Di conseguenza, nel primo anno in assenza di autodichiarazione, un’azienda sarebbe tenuta a versare contributi per un importo complessivo pari a 360.00 CHF + 389.25 CHF + 50 CHF = 799.25 CHF.

Inoltre, il contributo di tassazione è dinamico. Per ogni anno precedente in cui l’azienda è già stata tassata, il contributo di tassazione aumenta di un fattore pari a 1.5. Nel primo anno senza autodichiarazione il contributo di tassazione ammonta a 389.25 CHF, nel secondo anno 583.90 CHF, nel terzo anno 875.85 CHF ecc.

14.2 Regolamentazione particolare: tassazione nell’anno di dichiarazione 2023

L’importo di tassazione nell’anno di dichiarazione 2023 è calcolato sulla base della media ponderata (cfr. punto 13.3):

Il FFP Edilizia riscuote un contributo di tassazione forfettario di 356.80 CHF (= 173 mesi-persona a 2.0625 CHF).

L’importo della tassazione viene addebitato in aggiunta al contributo di base di 330.00 CHF. In ogni caso, è dovuta un’indennità per spese amministrative di 50.00 CHF (art. 13 cpv. 2 del Regolamento FFP Edilizia).

Di conseguenza, nell’anno di dichiarazione 2023 un’azienda con autodichiarazione mancante sarebbe tenuta a pagare un contributo totale di 330.00 CHF + 356.80 CHF + 50.00 CHF = 736.80 CHF.

 

Un’azienda ha la possibilità di presentare l’autodichiarazione anche dopo una tassazione. In tal caso, il contributo di tassazione viene imposto all’azienda e il contributo totale viene ricalcolato sulla base dei mesi-persona ora dichiarati. Il FFP Edilizia vi invia una nuova fattura.

A causa degli oneri già sostenuti, l’indennità per spese amministrative pari a 50.00 CHF viene comunque fatturata.

Se entro 30 giorni dalla data della fattura di tassazione non viene effettuata né un’autodichiarazione né un pagamento, la SSIC, in qualità di titolare del FFP Edilizia, ha il diritto di avviare un’esecuzione nei confronti dell’azienda e di emanare una decisione sulla contribuzione.

lunedì, 15.4.2024

Ha collaborato al cambiamento culturale

Christian Schärer, responsabile Formazione professionale superiore presso la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori SSIC, dal 2012 partecipa alla...