back to top

Regolamento FFP Edilizia

Base regolamentare per il FFP Edilizia:
• obbligo di dichiarazione e di contribuzione,
• importo dei contributi,
• catalogo delle prestazioni e
• organizzazione del processo di recupero crediti.

Regolamento FFP Edilizia in vigore dal 1. aprile 2023

Il Consiglio federale ha dichiarato di obbligatorietà generale (DOG) il Fondo per la formazione professionale modernizzato. Con la revisione del FFP Edilizia il settore dispone di uno strumento di finanziamento e di controllo moderno con il quale promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione continua orientata alle professioni. Al contempo i costi delle prestazioni legate alla formazione professionale e al marketing professionale sono distribuiti in modo equo tra tutte le aziende del settore, vale a dire tra i membri e le aziende non facenti parte dell’associazione.

DOG a partire dal 1. aprile 2023 – Decreto del Consiglio federale che conferisce l’obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale Edilizia.

Di seguito potete scaricare il nuovo Regolamento FFP Edilizia. Il nuovo Regolamento è in vigore dal 1. aprile 2023 ed è valido dall’anno di dichiarazione 2023.

Regolamento del Fondo per la formazione professionale Edilizia DOG dal 1. aprile 2023

Regolamento del Fondo per la formazione professionale Edilizia DOG dal 1. aprile 2023

Regolamento del Fondo per la formazione professionale Edilizia DOG dal 1. aprile 2023

Vecchio Regolamento in vigore fino al 31.03.2023

Il vecchio Regolamento FFP Edilizia vale per gli anni di dichiarazione fino al 2022.

DOG fino al 31 marzo 2023 – Decreto del Consiglio federale che conferisce l’obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale Edilizia.

Di seguito potete scaricare il vecchio Regolamento FFP Edilizia.

Regolamento del Fondo per la formazione professionale Edilizia DOG fino al 31 marzo 2023

Regolamento del Fondo per la formazione professionale Edilizia DOG fino al 31 marzo 2023

Regolamento del Fondo per la formazione professionale Edilizia DOG fino al 31 marzo 2023

Riscossione dei contributi

Negli ultimi 10 anni il mondo del lavoro si è notevolmente sviluppato e l’offerta formativa è stata modernizzata di conseguenza. Pertanto, l’importo del contributo è stato adeguato. Il contributo consiste in un contributo di base annuale per azienda e in un contributo mensile per persona. Il contributo mensile è calcolato sulla base dei dati dei dipendenti dichiarati (mesi-persona).

 

Anno di dichiarazione 2023Anno di dichiarazione 2022
Contributo di base annualeCHF 360.00 per aziendaCHF 240.00 per azienda
Contributo mensileCHF     2.25 per personaCHF     1.50 per persona

 

Regolamentazione particolare per l’anno di dichiarazione 2023

Il nuovo Regolamento FFP Edilizia è in vigore dal 1. aprile 2023. Poiché è entrato in vigore nel corso dell’anno, solo per l’anno di dichiarazione 2023 i contributi saranno riscossi in modo diverso.

Esempio di calcolo

Per l’anno di contribuzione 2023, i contributi sono determinati dalla media ponderata come segue.

Esempio: la vostra azienda è assoggettata al FFP Edilizia dal 01.01.2023 al 31.12.2023:

Contributo di base: CHF 330.00 media ponderata di:

  • CHF 240.00 pro rata fino al 31.03.2023 (CHF 60.00)
  • CHF 360.00 pro rata a partire dal 01.04.2023 (CHF 270.00)

Mesi-persona CHF 2.0625 media ponderata di:

  • CHF 1.50 pro rata fino al 31.03.2023 (CHF 0.375)
  • CHF 2.25 pro rata a partire 01.04.2023 (CHF 1.6875)

I vantaggi della media ponderata sono, da un lato, l’attuazione amministrativa semplice e, dall’altro, i contributi più bassi. Se i contributi venissero versati senza la ponderazione media, il contributo del personale sarebbe molto più significativo in alta stagione, il che porterebbe a contributi più elevati.

Altre basi giuridiche

Con il Fondo per la formazione professionale Edilizia la SSIC contribuisce attivamente alla promozione della formazione professionale.  Il Consiglio federale può dichiarare un fondo per la formazione professionale obbligatorio per tutte le aziende di un settore e obbligarle a versare i contributi per la formazione. Maggiori informazioni sulla dichiarazione di obbligatorietà generale e sull’obbligo di contribuzione sono disponibili qui.

Art. 60 della Legge federale sulla formazione professionale (LFP)

 

Per soddisfare lo scopo formativo del FFP Edilizia e preparare il settore principale della costruzione al futuro, saranno prelevati contributi del Fondo. Le aziende che non versano i contributi richiesti possono quindi essere dismesse e gestite.

La riscossione dei contributi serve esclusivamente ai fini del fondo. A tal fine, l’impiego dei fondi è oggetto di un riesame periodico e i conti annuali sono valutati da revisori indipendenti.

Art. 68 Ordinanza sulla formazione professionale (OPP)

 

 

lunedì, 15.4.2024

Ha collaborato al cambiamento culturale

Christian Schärer, responsabile Formazione professionale superiore presso la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori SSIC, dal 2012 partecipa alla...