I sindacati non hanno alcun diritto di accesso generale sui cantieri venerdì, 16.7.2021 | 09:17 ... Società Svizzera Impresari-Costruttori Impresario-Costruttore 5.0 I sindacati non hanno alcun diritto di accesso generale sui cantieri L’attuale Contratto nazionale mantello (CNM) è ancora in vigore fino al 31 dicembre 2022, ma la SSIC sta già ricevendo sempre più segnalazioni di visite ai cantieri da parte dei sindacati. Magari avete già avuto visite sui vostri cantieri. A questo proposito si pongono varie domande su come comportarsi con tali visitatori. Antefatto In occasione delle imminenti trattative sul futuro del Contratto nazionale mantello, i rappresentanti sindacali si recano sempre più spesso per parlare con i lavoratori, per interrogarli sulle loro aspettative sul futuro del CNM e per fare pubblicità all’adesione ai sindacati. Di per sé non c’è nulla da obiettare; i sindacati e i lavoratori sono liberi di scambiarsi opinioni. Tuttavia, la faccenda si complica quando i visitatori richiedono l’accesso ai cantieri durante le ore di lavoro e impediscono ai dipendenti di lavorare, anche se solo brevemente. Per sottolineare il loro presunto diritto di accesso, i visitatori si appellano spesso a un presunto diritto di accesso, che derivano dalla libertà sindacale sancita dalla Costituzione federale (art. 28 Cost.). La libertà sindacale La pubblicità sindacale e la distribuzione di volantini e giornali sindacali su proprietà pubblicamente accessibili, come davanti all’ingresso del cantiere o nei parcheggi, è finora incontestata. In questo spazio (quasi) pubblico, i sindacalisti hanno la libertà di promuovere se stessi e le loro preoccupazioni. Ciò è garantito dalla libertà sindacale di cui all’art. 28 Cost. Come per tutti i diritti fondamentali, la libertà sindacale è in primo luogo contro lo Stato e contro le interferenze e i divieti dello Stato. Lo Stato deve agire in modo neutrale. Ciò è tanto più vero quando vi è una situazione di assenza di contratto tra le parti sociali e i lavoratori si avvalgono del loro diritto di sciopero. Tuttavia, la libertà di associazione influisce solo in misura limitata e indiretta sul rapporto tra i singoli individui. Tali azioni toccano tuttavia regolarmente anche la garanzia di proprietà e la libertà personale degli imprenditori coinvolti ed eventualmente anche di terzi. Il diritto di proprietà Con la sentenza 6B_758/2011 del 24 settembre 2012, il Tribunale federale ha chiarito che il diritto di accesso dei sindacati a un’azienda non può essere dedotto né dalla libertà sindacale né dalla protezione di altri interessi legittimi. Al contrario, il Tribunale federale ha stabilito espressamente che il proprietario di un’impresa ha il diritto di garantirne e tutelare la proprietà (cfr. art. 26 Cost., 641 CC). Egli può quindi decidere liberamente a chi concedere l’accesso alla propria azienda. Il diritto di accesso all’impresa non può quindi essere interpretato come un elemento indispensabile della libertà sindacale. Nei cantieri questo diritto spetta in primo luogo al proprietario del fondo che stabilisce chi può entrare nella sua proprietà. Se l’imprenditore edile ottiene un incarico di costruzione, il cantiere diventa il «suo luogo di lavoro», anch’esso protetto. Di conseguenza, l’imprenditore edile diviene titolare del diritto di proprietà insieme al proprietario del fondo e può altresì esercitare i diritti di proprietà del proprietario del fondo. Nella sentenza si stabilisce inoltre che, ai fini di informazione e di sondaggio, sono pensabili anche altri mezzi meno invasivi, come ad esempio contattare i lavoratori per posta o e-mail o, appunto, parlare con i lavoratori al di fuori del fondo prima o dopo l’inizio del lavoro. La pace del lavoro in particolare Un ulteriore limite dell’attività sindacale risiede nel regolare funzionamento dell’azienda e nella pace del lavoro, che non deve essere disturbata. Le grandi iniziative informative su terreni e aree di cantiere portano di fatto a interruzioni dell’esercizio e blocchi dell’attività lavorativa. Il CNM è tuttora in vigore e dichiarato d’obbligatorietà generale dal Consiglio federale e vige l’obbligo assoluto di pace, ivi convenuto, che esclude perturbazioni nel funzionamento dell’azienda (cfr. art. 7 CNM). Pertanto, anche dal punto di vista della pace del lavoro, non vi è motivo per i sindacati di organizzare una «campagna d’informazione» sui cantieri in modo da perturbare il lavoro (durante l’orario di lavoro) e/o mettere a rischio la sicurezza sul lavoro. Che cosa posso fare come datore di lavoro? Se anche nei vostri cantieri doveste ricevere visite da rappresentanti sindacali, chiedete gentilmente il motivo della visita e rimandate con calma, ma con fermezza, agli orari al di fuori dell’orario di lavoro. Vale la pena concordare con i rappresentanti sindacali regole chiare (informazione durante le pause, al di fuori del cantiere, ecc.). In ogni caso, l’esperienza insegna che i sindacati non si lasceranno scoraggiare dalle visite e potrebbero causare solo danni inutili. In qualità di «titolare del diritto dell’ospitante» avete il diritto di allontanare i sindacati dall’area o di non farli entrare. In caso di accesso non autorizzato a un’area di cantiere è eventualmente necessario coinvolgere la polizia. Le misure di polizia volte a proteggere la vita, la proprietà e la sicurezza pubblica sono in linea di principio ammesse nelle condizioni generali dell’azione di polizia e non possono essere annullate da un riferimento generale alla libertà sindacale. Conclusioni sbagliate dei sindacati Contrariamente a quanto riferito dai sindacati, non esiste dunque in alcun modo un diritto generale di accesso ai cantieri basato su diritti costituzionali fondamentali. Anche la situazione giuridica mostra che i sindacati non godono di un diritto generale di accesso e che una condanna per violazione di domicilio sarebbe ipotizzabile persino nell’ambito di uno sciopero legale. I rappresentanti dei lavoratori sono invece liberi di informare i lavoratori sui loro diritti. Anche questo è però possibile dopo il lavoro o durante la pausa pranzo, per esempio in un ristorante nelle vicinanze, ma non sul cantiere stesso. Circa l'autore Susanna Vanek Redattrice / Specialista in comunicazione [email protected] Condividi questo articolo
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