Il congedo di paternità

Nell’edizione di dicembre 2020, vi abbiamo già informato dell'introduzione del congedo di paternità a partire dal 1° gennaio 2021. In questo articolo, vorremmo porre l’accento su singoli aspetti dell'applicazione delle nuove disposizioni legali, in particolare quelli relativi alla questione del termine di disdetta.  

Il lavoratore ha diritto al congedo di paternità se è il padre legale del bambino al momento della sua nascita o se lo diventa entro i sei mesi successivi.

Il fatto che il padre sia anche indennizzato per il congedo di paternità, oltre ad averne il diritto, è regolato dalla legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG). Il diritto all'indennità di perdita di guadagno durante il congedo di paternità è subordinato alla condizione che il padre sia stato assicurato obbligatoriamente ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) per nove mesi immediatamente prima della nascita del bambino, che abbia esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi durante questo periodo e che sia stato un lavoratore dipendente o indipendente al momento della nascita.

Il congedo di due settimane corrisponde a dieci giorni lavorativi. Di conseguenza, i padri hanno diritto alle indennità giornaliere IPG per 14 giorni, fine settimana compresi. L'indennità giornaliera ammonta all'80% del reddito da lavoro medio guadagnato dal padre prima della nascita del bambino e non può superare i 196 CHF al giorno. In caso di congedo di paternità preso sotto forma di giornate singole, per ogni cinque giorni di indennità giornaliere riscosse, vengono pagate indennità giornaliere per due giorni supplementari. Il diritto all'indennità di paternità inizia il giorno della nascita.

Il congedo deve essere preso durante i primi sei mesi dopo la nascita del bambino, sia in blocco sia sotto forma di settimane o giornate singole.

Se il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto al congedo di paternità prima della fine del rapporto di lavoro, il termine di disdetta è «prolungato del numero di giorni di congedo non ancora presi» ai sensi dell'art. 335c cpv. 3 del Codice delle obbligazioni (CO). Si pone ora la questione se, a causa del prolungamento del termine di disdetta, la fine del rapporto cade per la fine del mese oppure se il rapporto di lavoro cessi direttamente dopo la scadenza dei giorni di congedo di paternità effettuati. La dottrina maggioritaria presuppone che il rapporto di lavoro finisca direttamente dopo che i giorni di congedo (rimanenti) sono stati presi. Questo perché non c'è alcun riferimento esplicito nella nuova disposizione al fatto che il rapporto di lavoro è esteso fino alla data di fine successiva. La SSIC è d'accordo con questa dottrina, poiché dalla disposizione non si evince nulla di contrario e un'estensione del rapporto di lavoro fino alla fine del mese sarebbe sproporzionata. In definitiva, la questione controversa deve essere risolta dalla prassi dei tribunali. Vi informeremo a tempo debito sulla prassi del Tribunale federale.

La scheda informativa sul congedo di paternità è disponibile qui.

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Schweizerischer Baumeisterverband

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