Importanti questioni salariali per l’estate

Nei mesi estivi il personale cambia continuamente: da un lato per i collaboratori che frequentano la scuola reclute e dall’altro per gli apprendisti che, dopo l’apprendistato, passano a un impiego fisso. Oppure ci sono studenti e scolari che si informano presso imprese di costruzioni per un «lavoro durante le vacanze» nell’edilizia. In questi casi, che cosa deve tenere conto l’impresa edile per quanto riguarda il salario?

 

Regolamentazioni per le reclute

Secondo l’indennità per perdita di guadagno (IPG), chi frequenta la scuola reclute riceve in linea di massima un’indennità IPG di 62 franchi al giorno. L’unica eccezione è costituita dalle reclute con figli, che ricevono le stesse aliquote applicate a chi presta servizio in corsi di ripetizione e quindi l’80 % del reddito medio percepito prima del servizio. L’art. 40 cpv. 1 del Contratto nazionale mantello (CNM) prevede un obbligo di continuazione del pagamento del salario del 50 % per le reclute celibi e dell’80 % per le persone coniugate e celibi con obblighi di assistenza. Pertanto l’indennità IPG non è sempre sufficiente a coprire l’obbligo di continuazione del pagamento del salario ai sensi del CNM. In tal caso la Cassa per il servizio militare della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori risarcisce ai propri soci la differenza tra le prestazioni secondo l’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno previsto dalla legge e le indennità secondo il CNM. Se tuttavia la prestazione IPG supera il diritto al salario ai sensi del CNM, il collaboratore riceve l’indennità IPG.

Regolamentazioni per chi termina la formazione

Non appena un apprendista ha concluso la sua formazione di lavoratore edile AFC e inizia un nuovo impiego, è assoggettato interamente al CNM. Secondo l’articolo 42 capoverso 1 CNM, questo lavoratore viene classificato nella classe salariale Q. Se al lavoratore viene offerto un posto di lavoro a tempo indeterminato, il salario minimo della classe salariale Q ai sensi dell’art. 43 cpv. 2 può essere ridotto di un massimo del 15 % nel primo anno, del 10 % nel secondo anno e del 5 % nel terzo anno. Va tenuto presente che i tre anni durante i quali il salario può essere ridotto iniziano immediatamente dopo la conclusione dell’apprendistato, indipendentemente dal fatto che il lavoratore inizi un rapporto di lavoro nel ramo o frequenti la scuola reclute.

Chi conclude la sua formazione come aiuto muratore CFP viene classificato come lavoratore nella classe salariale A ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 CNM. Tuttavia, al termine dell’apprendistato, il salario di base può essere ridotto al salario di base della classe salariale C nel primo anno, di un massimo del 15% nel secondo anno, di un massimo del 10% nel terzo anno e di un massimo del 5% nel quarto anno (art. 43 cpv. 3 CNM). Questa regolamentazione si applica solo in caso di assunzione a tempo indeterminato.

Regolamentazioni per i lavori estivi

I salari di praticanti, scolari e studenti sono disciplinati negli artt. 41 segg. CNM. Il CNM non prevede una regolamentazione generale per una classificazione inferiore come lavoratore del settore dell’edilizia principale. Solo l’art. 45 CNM disciplina i casi speciali nelle questioni salariali. Ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 lett. b CNM, sono possibili accordi salariali individuali scritti tra datore di lavoro e praticanti, scolari o studenti, se la durata dell’impiego non è superiore a due mesi nell’anno civile. Se l’occupazione dura più a lungo, devono essere classificati nella classe salariale C sin dall’inizio dell’occupazione. Inoltre, a seconda dell’età del praticante, è necessario osservare le disposizioni in materia di protezione dei giovani lavoratori (OLL 5).

Circa l'autore

pic

Thomas Staffelbach

[email protected]

Condividi questo articolo