Imposta alla fonte: come calcolo la tredicesima mensilità e l’indennità di vacanza? martedì, 25.5.2021 | 18:00 ... Società Svizzera Impresari-Costruttori Impresario-Costruttore 5.0 Imposta alla fonte: come calcolo la tredicesima mensilità e l’indennità di vacanza? Dal 1° gennaio 2021 sono in vigore le nuove disposizioni relative all’imposta alla fonte A supporto della vostra squadra per questa stagione, il 1° aprile 2021 avete assunto un operaio edile specializzato molto competente e volenteroso. Come uno dei suoi colleghi, anche lui è soggetto all’imposta alla fonte. In qualità di datore di lavoro scrupoloso volete e dovete effettuare il conteggio dell’imposta alla fonte correttamente e per questo vi basate sulla circolare «Imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dei lavoratori» dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (circ. 45 AFC) che fornisce informazioni ed esempi applicativi concreti sulle disposizioni riviste in merito all’imposizione alla fonte entrate in vigore il 1° gennaio 2021. Tredicesima mensilità: il momento del pagamento determina l’aliquota Il collaboratore si licenzia il 12 novembre 2021 e voi vi accingete a rilevare il reddito determinante ai fini dell’aliquota d’imposta del collaboratore che disdice il rapporto di lavoro. In linea generale i proventi lordi conseguiti nel mese in cui finisce il rapporto di lavoro vengono calcolati su 30 giorni civili. Questo vale per componenti di reddito come, ad es., il salario ordinario. Indipendentemente dal momento del pagamento, anche la tredicesima mensilità vale come prestazione periodica. Occorre pertanto calcolare la tredicesima mensilità versata proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro (base: 30 giorni al mese o 360 giorno l’anno). In base all’articolo 50 CNM la tredicesima mensilità viene corrisposta a fine anno oppure, in caso di cessazione dell’attività durante l’anno, con il versamento dell’ultimo salario aggiungendo l’8,3 % del salario determinante accumulato durante l’anno civile considerato (calcolo in base la tabella dell'appendice 8 al CNM). Questo vale sia per lavoratori con salario mensile sia per quelli con salario orario. Un versamento semestrale, trimestrale o mensile della tredicesima mensilità non sarebbe quindi conforme al CNM. Di conseguenza non è consentito nemmeno ottenere una riduzione dell’aliquota d’imposta con il versamento mensile della tredicesima mensilità. Sulla base del modello di calcolo mensile valido nella maggior parte dei Cantoni (ad eccezione di Friburgo, Ginevra, Ticino, Vaud e Vallese, che calcolano secondo il modello annuale) occorre procedere secondo il seguente calcolo: Secondo il contratto di lavoro il collaboratore ha diritto a un salario mensile di 6’000 franchi. Alla fine del rapporto di lavoro la tredicesima mensilità gli viene versata insieme all’ultimo salario. Fine rapporto di lavoro 30 novembre 2021: Salario 13a mensilità Imponibile Determ. ai fini dell’aliquota CHF 6’000 CHF 4’000 CHF 10’000 CHF 10’000 Fine rapporto di lavoro 12 novembre 2021: Salario 13a mensilità Imponibile Determ. ai fini dell’aliquota CHF 2’400 CHF 3’700 CHF 6’100 CHF 15’250 Quota da 01.11. a 12.11. Quota da 01.04. a 12.11. Calcolo CHF 6’100 / 12 x 30 Poiché la tredicesima mensilità è considerata un pagamento periodico, in caso di fine del rapporto di lavoro nel corso di un mese, per stabilire il reddito determinante ai fini dell’aliquota tutti i proventi periodici devono essere calcolati su 30 giorni mensili. Invece nel modello annuale (Friburgo, Ginevra, Ticino, Vaud e Vallese) la tredicesima mensilità può essere considerata per la determinazione dell’aliquota a prescindere dal versamento. Il salario determinante ai fini dell’aliquota deve essere calcolato su un anno. Se un rapporto di lavoro inizia o termina nel corso dell’anno, per determinare l’aliquota occorre calcolare il salario su 360 giorni. Fine rapporto di lavoro 12 novembre 2021: Salario 13a mensilità Imponibile Reddito annuo determ. ai fini dell’aliquota CHF 42’000 Quota da 01.04. a 31.10. CHF 3’700 Quota da 01.04. a 12.11. CHF 48’100 CHF 78’000 CHF 2’400 Quota da 01.11. a 12.11. Calcolo su un anno: CHF 42’000 + CHF 2’400CHF 44’000 / 222 x 360= CHF 72’000 Calcolo su un anno: CHF 3’700 / 222 x 360 = CHF 6’000 Calcolo: CHF 42’000 + CHF 2’400 + CHF 3’700 Calcolo: CHF 72’000 + CHF 6’000 Se l’imposta alla fonte viene calcolata con un software certificato da Swissdec, per il calcolo dell’imposta fanno fede le direttive vigenti di Swissdec. In tal caso per il calcolo dell’imposta alla fonte ci si può scostare dalla circ. 45 AFC. Tali scostamenti sono stati espressamente autorizzati dalle autorità fiscali cantonali e dall’AFC. Nella prevista revisione della circ. 45 AFC (presumibilmente per il 2023/2024) la soluzione relativa alla tredicesima mensilità dovrebbe essere allineata alla diversa soluzione di Swissdec. Indennità di vacanza: il momento del pagamento determina l’aliquota Il collaboratore che disdice il rapporto di lavoro ha ancora alcuni giorni di vacanza che vengono pagati alla fine del rapporto di lavoro. Le indennità di vacanza fanno parte delle componenti salariali aperiodiche che non vanno convertite in un reddito annuo per la determinazione dell’aliquota. Tuttavia, anche in questo caso il momento del pagamento determina l’aliquota di imposta, anche se per i dipendenti con salario orario l’indennità di vacanza viene calcolata, contabilizzata e accreditata nel conteggio salariale. Il pagamento dell’indennità di vacanza avviene ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 CNM o art. 329 d cpv. 2 CO solo in caso di godimento dei giorni di vacanza o di cessazione del rapporto di lavoro. Di conseguenza l’indennità di vacanza va considerata soltanto al momento del pagamento per determinare l’aliquota. Il dipendente contesta la trattenuta della propria imposta alla fonte Voi avete calcolato correttamente l’imposta alla fonte. Tuttavia il vostro collaboratore vi contatta contestando la trattenuta dell’imposta alla fonte. Da allora consegnate ai vostri collaboratori soggetti all’imposta alla fonte, insieme al conteggio del salario di dicembre e più tardi di nuovo in occasione del certificato di salario, una nota informativa. Qui ricordate in breve che i collaboratori soggetti all’imposta alla fonte che non concordino con la trattenuta di tale imposta hanno facoltà di richiedere, alle autorità fiscali competenti entro il 31 marzo (termine perentorio) dell'anno fiscale successivo, un ricalcolo dell’imposta alla fonte o una tassazione ordinaria ulteriore. È possibile richiedere un relativo modello presso il servizio giuridico della SSIC. Contattare l’amministrazione fiscale cantonale Circa le novità dell’imposizione alla fonte esistono innumerevoli tematiche ed esempi di calcolo (circ. 45 AFC e appendice 1 della direttiva Swissdec della versione 5.0). Poiché, in quanto datori di lavoro, siete responsabili del calcolo corretto dell’imposta alla fonte, è consigliabile rivolgersi alle autorità fiscali cantonali competenti. Circa l'autore Schweizerischer Baumeisterverband [email protected] Condividi questo articolo
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