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Coronavirus

La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori sta monitorando la situazione del coronavirus ed informa regolarmente i suoi membri degli ultimi sviluppi che sono importanti per gli impresari-costruttori.La vaccinazione è la misura più efficace per il contenimento della pandemia di coronavirus. Questo è ciò che il Consiglio federale ha sottolineato.

Revoca dell’obbligo di isolamento per persone malate di coronavirus a partire dal 1 aprile 2022 

Nella sua seduta di mercoledì 30 marzo 2022, il Consiglio federale ha deciso che l’obbligo di isolamento di cinque giorni per i malati di COVID sarà revocato da venerdì 1 aprile 2022. Questo significa che sarà di nuovo responsabilità del singolo decidere se è inabile al lavoro o meno. In caso di assenza per malattia il datore di lavoro dovrebbe richiedere un certificato medico. 
Le regole per la protezione dei lavoratori particolarmente vulnerabili sono anchesse revocate. 
Occorre tuttavia osservare ancora eventuali disposizioni relative all’isolamento all’estero. Le disposizioni sull’isolamento sono di competenza del rispettivo Stato sul cui territorio si trova una persona che è risultata positiva al test e può essere di particolare importanza per i pendolari transfrontalieri.

Lavoro ridotto: le regole speciali in relazione alla pandemia saranno revocate a tappe 

A partire da aprile 2022, si applicherà nuovamente la procedura ordinaria di conteggio dell’indennità per lavoro ridotto (ILR) in relazione alla pandemia. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) metterà a disposizione un modulo di calcolo adeguato su

www.lavoro.swiss

a partire dalla fine di aprile. 

Ai seguenti punti si deve prestare particolare attenzione per quanto attiene al lavoro ridotto in relazione alle conseguenze economiche della pandemia di coronavirus e al conteggio:
 

  • Il termine di preannuncio è abolito fino a fine 2022. Il preannuncio deve pervenire al servizio cantonale entro il primo giorno d’inizio del lavoro ridotto. 
  • Le autorizzazioni per lavoro ridotto sono rilasciate per un massimo di sei mesi, ma non oltre fine 2022. 
  • Le ore in esubero accumulate a partire dall’ultimo periodo di lavoro ridotto dell’azienda durante il termine quadro in corso ma al massimo negli ultimi 12 mesi prima della reintroduzione del lavoro ridotto — vengono dedotte dalla perdita di lavoro computabile nella misura in cui non sono state compensate prima della riscossione dell’ILR. All’inizio di un nuovo termine quadro si deve tener conto delle ore in esubero accumulate negli ultimi sei mesi al massimo. 
  • Si applica un periodo di attesa (equivalente a una franchigia per i datori di lavoro) di un giorno per ogni mese. 
  • Per ciascun termine quadro un’azienda può far valere al massimo quattro periodi di conteggio ILR con una perdita di lavoro di oltre l’85 per cento. I mesi da gennaio a marzo 2022 con una perdita di lavoro di oltre l’85 per cento, già riscossi, non vengono conteggiati con questi quattro periodi di conteggio. 
  • La durata massima di riscossione dell’ILR è di 24 mesi per ciascun termine quadro fino al 30.06.2022. Da luglio 2022 si applica di nuovo la durata ordinaria di riscossione di 12 periodi di conteggio per termine quadro. 

Le disposizioni speciali della legge COVID-19 si applicano soltanto quando il lavoro ridotto è almeno parzialmente in relazione con le conseguenze economiche della pandemia. Nel caso in cui il lavoro ridotto sia dovuto esclusivamente ad altri motivi (p.es. gli effetti della guerra in Ucraina) si applica quanto disposto dalla legge sull’assicurazione contro la disoccupazione. 

Revocato l’obbligo di portare la mascherina sui trasporti pubblici 

Il Consiglio federale ha deciso di revocare l’obbligo della mascherina sui trasporti pubblici a partire da venerdì 1 aprile 2022.

Lavoro ridotto: dal 7 luglio, la SECO facilita le domande online per i pagamenti arretrati dell'indennità per lavoro ridotto

A partire dal 7 luglio e fino al 31 ottobre 2022, la SECO offrirà un eService per l’elaborazione elettronica delle domande di indennità per lavoro ridotto in arretrato su lavoro.swiss. Si tratta dell’indennità per vacanze e giorni festivi non ancora versata nel conteggio dell’indennità per lavoro ridotto. La registrazione, necessaria, può essere effettuata da subito. A partire dalla fine di giugno, la SECO informerà le aziende in questione sulle modalità di presentazione della domanda. Per assistere le aziende la SECO offre inoltre un’infoline sul tema, con un modulo di contatto e una hotline telefonica. 

 

L’11 marzo 2022 il Consiglio federale ha pertanto deciso, facendo riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 17 novembre 2021, che le aziende possono far valere un’indennità per vacanze e giorni festivi per i collaboratori con salario mensile nel calcolo dell’indennità per lavoro ridotto (ILR). Le imprese che nel 2020 e 2021 hanno conteggiato l’ILR secondo la procedura sommaria possono presentare una domanda di riesame del loro diritto all’ILR per quel periodo. Il Parlamento ha approvato il relativo credito aggiuntivo nella sessione estiva 2022. 

Ulteriori informazioni

Il servizio giuridico della SSIC è a disposizione dei membri per una consulenza.

Telefono: +41 58 360 76 76; Mail: [email protected]

Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul sito web dell’UFSP: 

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