back to top

Coronavirus

La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori sta monitorando la situazione del coronavirus ed informa regolarmente i suoi membri degli ultimi sviluppi che sono importanti per gli impresari-costruttori.La vaccinazione è la misura più efficace per il contenimento della pandemia di coronavirus. Questo è ciò che il Consiglio federale ha sottolineato.

A chi è raccomandata la vaccinazione in autunno/inverno?

In autunno/inverno la vaccinazione anti-COVID-19 è raccomandata a tutte le persone particolarmente a rischio a partire dai 16 anni. Fanno parte delle persone particolarmente a rischio le:

  • persone a partire dai 65 anni
  • persone a partire dai 16 anni con determinate forme delle seguenti malattie croniche
  • persone a partire dai 16 anni con trisomia 21

Le persone particolarmente a rischio presentano un rischio più elevato di decorso grave della malattia e la loro protezione immunitaria a maggiore tendenza a diminuire. La vaccinazione migliora la protezione dalle forme gravi della malattia e dalle relative complicanze per diversi mesi.

L’appuntamento per farsi vaccinare non è considerato tempo di lavoro

In linea di principio, qui si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni, secondo cui i dipendenti devono fissare appuntamenti privati durante il loro tempo libero. Tuttavia, l’art. 329 cpv. 3 CO prevede che ai dipendenti siano concesse le ore di libero usuali, e cioè quando il dipendente non può scegliere delle date o quando le vaccinazioni sono possibili solo durante l’orario di lavoro. Poiché, a seconda del Cantone, gli appuntamenti per la vaccinazione sono assegnati senza consultare la persona che desidera essere vaccinata e gli orari di apertura dei centri di vaccinazione sono solitamente limitati, questi appuntamenti cadono spesso durante l’orario di lavoro e non possono essere programmati durante il tempo libero del dipendente. In questi casi, il tempo libero necessario deve essere generalmente concesso, vale a dire che al dipendente deve essere dato libero per la vaccinazione. Negli altri casi, al dipendente può essere richiesto di fissare l’appuntamento di vaccinazione nel suo tempo libero.

Completamente diversa è la questione se un appuntamento che cade durante l’orario di lavoro è considerato alla stregua di un’assenza pagata o non pagata. Dato che non c’è alcun obbligo di sottoporsi alla vaccinazione anti-COVID-19, da un punto di vista legale non viene computato alcun tempo di lavoro. Questo significa che non c’è un obbligo da parte del datore di lavoro di versamento del salario per la partecipazione all’appuntamento di vaccinazione. Solo se la vaccinazione è praticata su iniziativa del datore di lavoro, allora il tempo per la vaccinazione è considerato tempo di lavoro.

Incapacità lavorativa dopo la vaccinazione

Alcune persone reagiscono dopo una vaccinazione con i sintomi della malattia come ad esempio febbre, brividi o mal di testa. A dipendenza della gravità dei sintomi, ne può conseguire che il dipendente non possa lavorare. I casi in cui la vaccinazione porta all’incapacità lavorativa del dipendente sono considerati casi di malattia e si applicano le regole sul versamento del salario in caso di malattia. In questi casi, tuttavia, dovrebbe essere richiesto al dipendente di produrre un certificato medico dal primo giorno.

Lavoro ridotto: dal 7 luglio, la SECO facilita le domande online per i pagamenti arretrati dell'indennità per lavoro ridotto

A partire dal 7 luglio e fino al 31 ottobre 2022, la SECO offrirà un eService per l’elaborazione elettronica delle domande di indennità per lavoro ridotto in arretrato su lavoro.swiss. Si tratta dell’indennità per vacanze e giorni festivi non ancora versata nel conteggio dell’indennità per lavoro ridotto. La registrazione, necessaria, può essere effettuata da subito. A partire dalla fine di giugno, la SECO informerà le aziende in questione sulle modalità di presentazione della domanda. Per assistere le aziende la SECO offre inoltre un’infoline sul tema, con un modulo di contatto e una hotline telefonica. 

 

L’11 marzo 2022 il Consiglio federale ha pertanto deciso, facendo riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 17 novembre 2021, che le aziende possono far valere un’indennità per vacanze e giorni festivi per i collaboratori con salario mensile nel calcolo dell’indennità per lavoro ridotto (ILR). Le imprese che nel 2020 e 2021 hanno conteggiato l’ILR secondo la procedura sommaria possono presentare una domanda di riesame del loro diritto all’ILR per quel periodo. Il Parlamento ha approvato il relativo credito aggiuntivo nella sessione estiva 2022. 

Ulteriori informazioni

Il servizio giuridico della SSIC è a disposizione dei membri per una consulenza.

Telefono: +41 58 360 76 76; Mail: [email protected]

Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul sito web dell’UFSP: 

Nuovo coronavirus