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Politica padronale

Un partenariato sociale ben funzionante è il miglior presupposto per condizioni di lavoro ottimali. La SSIC, in veste di organizzazione padronale forte, rappresenta gli interessi delle imprese affiliate. In qualità di membro della SSIC, potete esercitare un'influenza diretta sulle posizioni e sull'esito delle trattative attraverso gli organi dell'associazione.

Contratto nazionale mantello 2026 - 2031

CNM 2026 - 2031

CNM 2026 - 2031

Introduzione CNM 2026

Panoramica della tempistica relativa all’introduzione del CNM 2026 e delle sue disposizioni

Informativa sullo stato delle trattative per il CNM 2026+
Modello Modifiche dell'assicurazione d'indennità giornaliera di malattia in base al CNM 2026

Modello Modifiche dell'assicurazione d'indennità giornaliera di malattia in base al CNM 2026

Retribuzione saldo ore supplementari

Retribuzione saldo ore supplementari

Modello lettera saldo delle delle ore supplementari al 31 dicembre

Modello lettera saldo delle delle ore supplementari al 31 dicembre

Modello di accordo sul conto vacanze di lunga durata

Modello di accordo sul conto vacanze di lunga durata

Domande e risposte sul CNM 2026

Il nuovo contratto nazionale mantello è valido fino al 31 dicembre 2031.

A partire dal 1° gennaio 2027 l’orario di lavoro viene nuovamente pianificato in base al regolare anno civile, mantenendo a 2112 il numero di ore annuali dovute, come finora. L’azienda può comunque usare il consueto calendario dell’orario di lavoro e distribuire le ore nel corso dell’anno. Con questo modello le condizioni quadro della pianificazione restano invariate. Se non viene creato un calendario, si applica il calendario sezionale della commissione paritetica. 

 

No, il calendario di lavoro attuale rimane in vigore senza sostanziali modifiche fino alla fine di aprile 2026. Si lavora secondo le disposizioni pianificate. 

A titolo di regolamento transitorio, nel Contratto è previsto che l’anno di pianificazione coincida nuovamente con l’anno civile e la pianificazione dell’orario di lavoro venga effettuata da gennaio a dicembre di ogni anno. Affinché il passaggio dal vigente anno di pianificazione da maggio ad aprile all’anno civile da gennaio a dicembre si svolga senza intoppi, si considera il 2026 un periodo transitorio. Ciò significa che la pianificazione già eseguita con il calendario da maggio 2025 ad aprile 2026 resta invariata. Per il 2026 si dovrà creare un calendario di lavoro comprendente i mesi da maggio a dicembre 2026, nel quale si registrerà l’orario di lavoro annuale di 2112 ore, compresi i giorni a zero ore, le vacanze ecc., meno le ore da gennaio 2026 ad aprile 2026 già pianificate. 

Nel caso in cui fosse già stato inserito un calendario di lavoro per il periodo da maggio 2026 ad aprile 2027, raccomandiamo l’introduzione di un nuovo calendario dell’orario di lavoro abbreviato. In alternativa, si può continuare a lavorare con il calendario di lavoro 2026/2027 già presentato, garantendo però che a fine anno l’eventuale differenza rispetto alle 2112 ore annuali dovute sia compensata con il saldo delle ore supplementari e in difetto. 

Con il nuovo CNM, a partire dal 1° gennaio 2026 è in vigore una fascia di -20 ore in difetto e 120 ore supplementari (cfr. art. 28 cpv. 3 e cpv. 7). Dal 1° gennaio 2027, il calendario di lavoro può prevedere una pianificazione costante dell’orario di lavoro, con uno stesso orario di lavoro normale giornaliero (art. 27bis cpv. 1 CNM). Con l’applicazione della pianificazione costante dell’orario di lavoro, le ore in difetto e le ore supplementari possono essere aumentate rispettivamente a -50 e 120 (art. 28 cpv. 7 CNM). 

  • Il supplemento del 25% su oltre 48 ore settimanali decade. Ora la classificazione sistematica della durata massima del lavoro prevista dalla legge sul lavoro (artt. 9 e 12 LL) è riportata all’art. 28 cpv. 2 CNM. Tutte le ore di lavoro e di viaggio (indipendentemente dal fatto che il tempo di viaggio sia pagato o meno) che eccedono complessivamente le 50 ore settimanali sono considerate lavoro straordinario e devono essere retribuite il mese successivo con un supplemento del 25% sul salario base.  
  • Le ore supplementari che eccedono il saldo complessivo di 120 ore supplementari devono essere retribuite nel mese successivo con il salario di base. Se nell’anno civile il numero delle ore supplementari così retribuite eccede le 100 ore, ogni ulteriore ora supplementare deve essere retribuita nel mese successivo con il salario base e con un supplemento del 25% (art. 28 cpv. 3 CNM). 
  • Per la prima volta il 31 dicembre 2026, il datore di lavoro può decidere dell’utilizzo della metà del saldo delle ore supplementari mentre il lavoratore decide dell’altra metà. In questa occasione, il datore di lavoro e il lavoratore possono (farsi) retribuire la propria quota di ore supplementari con un supplemento del 25% a fine gennaio. Possono tuttavia anche lasciare le ore supplementari sul conto delle ore prestate in eccesso oppure trasferirle su un conto vacanze di lunga durata (art. 28 cpv. 5 CNM). 
  • Alla cessazione del rapporto di lavoro, le eventuali ore supplementari vengono retribuite con il salario base e il supplemento del 25% (art. 28 cpv. 8 CNM).

Le ore supplementari possono essere pagate nel corso dell’anno solo su richiesta scritta del lavoratore. In tal caso saranno pagate senza supplemento. Il datore di lavoro non è tenuto ad approvare la richiesta scritta del lavoratore (art. 28 cpv. 6 CNM). Il datore di lavoro è comunque tuttora autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata (art. 28 cpv. 4 CNM). 

A partire dal 1° gennaio 2026 viene introdotta un’indennità di CHF 4.00, che al 1° gennaio 2027 sarà aumentata di CHF 2.50 arrivando dunque a CHF 6.50 e al 1° gennaio 2028 di ulteriori CHF 2.50 arrivando a CHF 9.00. 

Come criterio per il versamento dell’indennità di cantiere si adotta una prestazione lavorativa di oltre 5,5 ore per giorno/intervento di lavoro. A tale proposito è ininfluente che le 5,5 ore siano o meno interrotte dalla pausa pranzo. Se un giorno di lavoro dura meno di 5,5 ore, non si ha diritto all’indennità di cantiere. Anche nei giorni non lavorativi (come assenze, malattia o vacanze) non è dovuta l’indennità di cantiere. 

L’indennità di cantiere deve essere registrata separatamente (per non confonderla con l’indennità di vitto). Il versamento dell’indennità per il mese di gennaio 2026 può essere effettuato già con il salario di gennaio o retroattivamente con il salario di febbraio. 

 Con il nuovo Contratto, il tempo di viaggio e l’orario di lavoro restano separati. Si mantiene senza variazioni il tempo di lavoro produttivo annuo di 2112 ore. Successivamente, il tempo di viaggio di 30 minuti non retribuito sarà portato a 20 minuti in due fasi, nel 2029 e nel 2030, dopo di che a partire dal 21° minuto sarà rimborsato con il salario base.

Nel 2026 i primi 30 minuti di tempo di viaggio non vengono pagati. A partire dal 31° minuto il tempo di viaggio dovrà essere rimborsato con il salario base. Tutte le ore di lavoro e di viaggio che eccedono complessivamente le 50 ore settimanali devono essere retribuite il mese successivo con un supplemento del 25% sul salario base. 

Dal 1° gennaio 2027 (cfr. Disposizioni transitorie all’art. 71 cpv. 1 CNM) il tempo di viaggio che supera i 60 o i 90 minuti (in caso di applicazione di una pianificazione costante dell’orario di lavoro) al giorno viene accreditato direttamente nel conto delle ore supplementari e il datore di lavoro non può più versarlo con il salario base alla fine del mese successivo. Va considerato tuttavia anche in questo caso che se le ore di lavoro e di viaggio superano le 50 ore settimanali devono essere retribuite con un supplemento del 25% sul salario base. 

Il datore di lavoro può ora concordare con l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia un periodo di differimento di non oltre 60 giorni (finora era un massimo di 30 giorni), durante il quale lo stesso deve sostenere il 90% del salario perso a causa della malattia (art. 56 cpv. 5 lettera b CNM). Dopo tale periodo l’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia pagherà l’80% del salario lordo perso a causa di malattia (art. 56 cpv. 4 lettera a CNM). 

Al 1° gennaio 2026 la CCM paga ai membri della SSIC l’80% del salario percepito prima del servizio (differenza rispetto alla IPG) anche durante l’intera SR. Le prestazioni della CCM già conteggiate saranno opportunamente corrette nel 2026. 

Diverse disposizioni del CNM sono state recepite nel contratto per i quadri della costruzione a partire dal 1° marzo 2026 e da allora si applicano ai capisquadra e ai capicantiere.

Salari

Con la conclusione del nuovo CNM 2026-2031 è stato concordato di adeguare i salari minimi al 1° gennaio di ogni anno all’inflazione secondo l’andamento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) al 30 settembre dell’anno precedente, a condizione che l’inflazione sia compresa tra lo 0 e il 2%. Se l’inflazione è superiore, si procederà a negoziati; se l’inflazione è inferiore, non vi sarà alcun adeguamento e l’inflazione negativa sarà presa in considerazione negli anni successivi. La compensazione automatica dell’inflazione dei salari minimi avrà luogo per la prima volta il 1° gennaio 2026.

Le zone salariali nel Cantone di Berna sono state armonizzate. Per il Cantone di Berna, il salario minimo per tutte le classi e i tipi di salario è quello della zona salariale blu. L’unica eccezione rimane il salario mensile Q nel distretto amministrativo del Giura bernese (zona salariale rossa). 

Zona salariale Classe salariale
V Q A B C
Rosso 6’702 38.10 5’988 34.00 5’776 32.80 5’458 31.00 4’885 27.75
Blu 6’442 36.60 5’906 33.55 5’698 32.40 5’322 30.25 4’813 27.35
Verde 6’179 35.10 5’830 33.10 5’621 31.95 5’184 29.45 4’747 26.95

(in franchi al mese o all’ora)

Zona salariale Classe salariale
V Q A B C
Rosso 6’702 38.10 5’988 34.00 5’776 32.80 5’458 31.00 4’885 27.75

(in franchi al mese o all’ora)

Zona salariale Classe salariale
V Q A B C
Blu 6’442 36.60 5’906 33.55 5’698 32.40 5’322 30.25 4’813 27.35

(in franchi al mese o all’ora)

Zona salariale Classe salariale
V Q A B C
Rosso 6’702 39.60 5’988 35.40 5’776 34.15 5’458 32.25 4’885 28.90
Blu 6’442 38.10 5’906 34.90 5’698 33.70 5’322 31.45 4’813 28.45

(in franchi al mese o all’ora)
Calcolo del salario orario: 12 x salario mensile / 2030 ore

Salario mensile
Rosso 6847.– Regione di Basilea e Ginevra
Blu 6589.– Argovia, Appenzello (AI/AR), Berna, Friburgo, Grigioni (esclusi i distretti
di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, incluso il Comune di Maloja), Giura, Lucerna,
Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (esclusi i distretti di Dor
neck e Thierstein), San Gallo, Turgovia, Uri, Vaud, Vallese, Zugo, Zurigo.
Verde 6333.– Glarona, Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, escluso il Comune di
Maloja), Ticino.

(in franchi al mese)

Spiegazioni sulle zone salariali

Spiegazioni sulle zone salariali

Spiegazioni sulle classi salariali

Spiegazioni sulle classi salariali

Spiegazioni sulla classe salariale e zona salariale art. 20 appendice 12

Spiegazioni sulla classe salariale e zona salariale art. 20 appendice 12

Contratto per i quadri della costruzione

Le controparti sociali hanno concordato di recepire diverse disposizioni del contratto nazionale mantello. A partire dal 1° marzo 2026, nel contratto per i quadri della costruzione (capisquadra e capicantiere) saranno recepite le modifiche sostanziali del nuovo CNM.

Convenzione addizionale contratto capi di cantiere 2026

Convenzione addizionale contratto capi di cantiere 2026

Nuova edizione del Contratto Quadri della costruzione

Nuova edizione del Contratto Quadri della costruzione

Contratto collettivo di lavoro dei quadri della costruzione - convenzione additionale 2023

Contratto collettivo di lavoro dei quadri della costruzione - convenzione additionale 2023

Convenzione addizionale contratto capi di cantiere 2024

Convenzione addizionale contratto capi di cantiere 2024

CCL per le costruzioni ferroviarie

In veste di organizzazione padronale forte insieme all'Associazione svizzera delle imprese ferroviarie VSG negoziamo il CCL con i sindacati.

La procedura di conferimento del carattere obbligatorio generale al CCL per le costruzioni ferroviarie si è conclusa con successo: Il Consiglio federale ha dichiarato le modifiche materiali nel CCL d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2019. Per i membri dell’Associazione svizzera delle imprese ferroviarie VSG le modifiche materiali sono già in vigore dal 1° gennaio 2019.

CCL per le costruzioni ferroviarie e convenzione addizionale

Convenzione addizionale costruzioni ferroviarie 2026

Convenzione addizionale costruzioni ferroviarie 2026

Convenzione addizionale 2025

Convenzione addizionale 2025

Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie 2019

Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie 2019

Contratto nazionale mantello 2023

Ci schieriamo a favore del partenariato sociale e, in veste di organizzazione padronale forte, negoziamo con i sindacati il Contratto nazionale mantello (CNM).

La convenzione sul CNM per il settore principale della costruzione svizzero regola gli adeguamenti salariali del 2023.

CNM 2023 - 2025

CNM 2023 - 2025

Modifiche al modello di orario di lavoro del CNM 2023

Modifiche al modello di orario di lavoro del CNM 2023

CNM 2023 Lista di controllo

CNM 2023 Lista di controllo

CNM 2025 FAQ sugli aumenti salariali

CNM 2025 FAQ sugli aumenti salariali

Valutazione del collaboratore per collaboratori della classe salariale C (secondo art. 44 CNM)

Convenzione addizionale 2017 e Parifonds

Decisione di non promuovere uno o più lavoratori

Decisione di non promuovere uno o più lavoratori

Scheda informativa: Stipulazione di un'assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia in conformità al nuovo art. art. 64 CNM

Convenzione addizionale 2017 e Parifonds

Lettera modello/Lista di controllo: Ichiesta di offerta per l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia (Word)

Lettera modello/Lista di controllo: Ichiesta di offerta per l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia (Word)

Contratto nazionale mantello 2019

Contratto nazionale mantello 2019

Uno dei presupposti più importanti per garantire condizioni di lavoro ottimali nelle imprese è un buon partenariato sociale. Un fattore che sta particolarmente a cuore alla SSIC, la principale associazione di categoria ...

Magazzino

CHF 10.00

Contratto collectivo ferroviarie

Contratto collectivo ferroviarie

Magazzino

CHF -1.00

CCL PEAN

Il 5 giugno 2003 il Consiglio federale ha dichiarato d'obbligatorietà generale il contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore principale della costruzione (CCL PEAN) ed è entrato in vigore il 1° luglio 2003.

Aumento dei contributi a partire dal 1° aprile 2025:

  • art. 8 cpv. 1 CCL PEAN: Il contributo dei lavoratori e delle lavoratrici resterà pari al 2,25% del salario determinante. Il contributo è dedotto mensilmente dal salario, sempre che non venga prelevato in altro modo.     
  • art. 8 cpv. 2 CCL PEAN: Il contributo dei datori di lavoro corrisponde ora al 6% del salario determinante (invece del precedente 5.5% del salario determinante). 

Inoltre, sono state concordate delle misure riguardanti le prestazioni che entrare in vigore il 1° luglio 2025:   

I nuovi pensionati non hanno più diritto alla compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP. 

  • In futuro, il diritto alla rendita PEAN completa sussisterà solo dopo 20 anni di contributi negli ultimi 25 anni, invece dei precedenti 15 anni di contributi negli ultimi 20 anni. 
  • Gli incentivi per incoraggiare il personale a lavorare oltre i 60 anni saranno aumentati.   

Il termine di disdetta per il contratto collettivo di lavoro PEAN passa da 5 a 10 anni.   

L’essenziale in breve

Avete domande su situazioni relative ai contratti o nell’ambito delle assicurazioni sociali? La prima consulenza con il nostro servizio giuridico è gratuita. Potete trovare qui altri consigli utili.

Consimo Consulenza giuridica Fondazione FAR

Convenzione addizionale XIII CCL PEAN

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Scheda informativa Misure di garanzia CCL PEAN 2025

Scheda informativa Misure di garanzia CCL PEAN 2025