Lavoro ridotto a causa di ritardi nelle consegne?

La domanda di materiali da costruzione cresce ogni giorno. I fornitori non riescono più a coprire l’elevato fabbisogno. Per questo le imprese di costruzioni temono addirittura un’interruzione dei lavori.  

 

Come è noto, nonostante l’attuale pandemia lo scorso anno i cantieri svizzeri sono rimasti in gran parte operativi. Le imprese edili hanno potuto continuare a lavorare e hanno avuto bisogno di materiale da costruzione. Tuttavia, la produzione del materiale da costruzione si è interrotta durante la crisi e gli altiforni per la produzione dell’acciaio sono stati fermati. Questo fa sì che la catena di approvvigionamento subisca oggi delle interruzioni.

Ritardi nelle consegne si sono avuti in particolare nei prodotti con materie prime a base di acciaio e petrolio. Attualmente i pannelli isolanti, i pannelli acustici e i supporti per casseforme subiscono ritardi di consegna di oltre due mesi.  Se il materiale dovesse continuare a scarseggiare, sui cantieri incombe il rischio di una sospensione dei lavori. Come ha appurato la SSIC, nel Cantone di Lucerna si è già dovuto sospendere il lavoro in alcuni cantieri a causa di materiale mancante.

Per molte imprese di costruzioni si pone ora giustamente la questione del lavoro ridotto. Per questo motivo, nel mese di luglio la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori ha inoltrato una richiesta alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), invitandola a prendere posizione in merito al diritto all’indennità per lavoro ridotto in relazione ai ritardi nelle consegne. La presa di posizione della SECO è stata recapitata di recente alla SSIC.

Anzitutto occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, le proroghe delle scadenze nell’edilizia su richiesta dei committenti o per altri motivi, anche se non sono imputabili alle imprese incaricate dell’esecuzione dei lavori, non costituiscono nulla di straordinario. In linea di principio, le perdite di lavoro che ne derivano non sono quindi computabili.

Le difficoltà di approvvigionamento possono comportare proroghe delle scadenze ossia le interruzioni temporanee dei lavori rappresentano vere e proprie proroghe delle scadenze che secondo il Tribunale federale dovrebbero essere considerate in linea di principio rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. La SECO afferma che una pandemia si presenta in maniera repentina e ha gravi conseguenze. Pertanto non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro. Le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi e le difficoltà di approvvigionamento dovute alla pandemia sono quindi computabili. Il datore di lavoro deve tuttavia dimostrare in modo credibile che le perdite di lavoro previste nella sua azienda sono riconducibili al verificarsi della pandemia. Il semplice riferimento alla pandemia non è sufficiente come motivazione.

Se le aziende interessate sono in grado di dimostrare che le perdite di lavoro sono dovute a difficoltà di approvvigionamento conseguenti alla pandemia, queste non sono da considerare come rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Se sono soddisfatti anche tutti gli altri requisiti per il diritto all’indennità per lavoro ridotto, in questi casi sussiste quindi il diritto a tale indennità. La verifica deve essere effettuata caso per caso.

La SSIC è a disposizione dei suoi soci per qualsiasi chiarimento in merito. Le schede informative sono disponibili qui.

 

Un modello di lettera può essere scaricato qui.

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Schweizerischer Baumeisterverband

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