Aggiornamento! Coronavirus 28 ottobre 2020 Ecco di cosa devono tenere conto gli impresari costruttori

 

Istruzioni della Seco e della Suva inerenti al comportamento durante i controlli sui cantieri    
I cantieri possono continuare ad operare in sicurezza. Sui cantieri vengono attuate ampie misure di protezione per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte e per il contenimento del virus. La Suva effettua controlli per garantire il rispetto di queste disposizioni di protezione riguardo al coronavirus. Questa attività di controllo da parte della Suva sarà intensificata a partire da lunedì 9 novembre. Seco e Suva hanno emesso istruzioni per i controlli relativi al Covid-19. Potete trovare il documento qui.

I controlli sui cantieri sono effettuati esclusivamente dalla Suva e, se necessario, dall'ispettorato cantonale del lavoro e dalla polizia. Le commissioni paritetiche o i sindacati non hanno un mandato esplicito o l’autorizzazione esplicita per effettuare controlli relativi al COVID-19. Si prega di segnalare immediatamente eventuali situazioni non chiare o violazioni di competenza da parte di persone non autorizzate al Dipartimento Politica padronale e Servizio giuridico della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) all'indirizzo [email protected] o al tel. 079 862 95 64.  

 

La responsabilità individuale resta importante
Il Consiglio federale continua a puntare su comportamenti responsabili e sulla gestione comune della crisi, al fine di evitare la chiusura delle aziende. Per il settore edile restano in vigore le regole di base semplificate riportate nel Promemoria della SECO. Con i piani di protezione sperimentati nella pratica, le imprese edili ora sono molto più preparate ad affrontare il contenimento della pandemia di quanto non fossero in primavera. Tuttavia è necessario che tutti, senza eccezioni, quindi sia i datori di lavoro che i lavoratori, si attengano alle disposizioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica UFSP. Proprio questa settimana Boris Zürcher (capo della Direzione del lavoro presso la Seco) si è complimentato con l’intero settore economico per l’esemplare applicazione delle misure di protezione contro il coronavirus: «Le misure di protezione adottate nelle aziende si sono rivelate molto efficaci.»

 

Attuare con determinazione le misure di protezione contro il coronavirus
I datori di lavoro devono pertanto continuare a provvedere affinché i lavoratori si attengano alle raccomandazioni dell’UFSP in materia di igiene e distanziamento. Restano fondamentali le misure conformi all’affermato principio STOP (sostituzione, tecnica, organizzazione, protezione personale). Riteniamo che l’assicurazione svizzera contro gli infortuni SUVA e i cantoni intensificheranno i controlli nei cantieri.

 

Esteso l’obbligo della mascherina
L’obbligo della mascherina all’aperto riguarda esplicitamente solo i locali pubblici, ma non i cantieri e altri luoghi di lavoro all’aperto, a condizione, come sempre, di poter rispettare le distanze.

L’obbligo della mascherina va rispettato in particolare nei locali per le pause, nelle sale riunioni, nei container per le squadre di lavoro.

Avvertenze sull’uso delle mascherine dell’ UFSP

 

Procedura in caso di sintomi di coronavirus  
L'autunno è arrivato - e con esso anche la stagione influenzale, al quale quest’anno si aggiungeranno gli effetti della pandemia di coronavirus. Una distinzione non è sempre facile da fare. Per le imprese si pone quindi la domanda di come comportarsi quando i dipendenti vengono al lavoro con tosse, mal di gola e febbre. 
 
Se i dipendenti si sentono malati o presentano sintomi individuali che potrebbero essere indicatori di coronavirus, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) raccomanda quanto segue, prima di eseguire un test del coronavirus: 

  • Autovalutazione sul coronavirus: I dipendenti con sintomi devono fare l’autovalutazione sul coronavirus. Al termine dell’autovalutazione essi ricevono la raccomandazione sul successivo modo di procedere.  
  • Test: Se l’autovalutazione o un medico consultato lo raccomanda, allora può essere eseguito un test del coronavirus. Se i criteri dell'UFSP per il test sono soddisfatti, i relativi costi sono assunti dalla Confederazione  
  • Fino al risultato del test: I dipendenti interessati devono rimanere a casa ed evitare il contatto con altre persone fino a quando i risultati saranno disponibili. 

 
Se il test è positivo, il dipendente deve restare in isolamento e il suo medico emette un certificato malattia. In questi casi vige il pagamento continuato del salario per malattia. In caso di contatto stretto con una persona affetta da coronavirus vige l’obbligo della quarantena. Procedura in caso di contatto con una persona infetta.

Nella scheda informativa «Prolungata l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus/Cosa si applicherà a partire dal 17 settembre 2020?» potrete trovare le avvertenze di diritto del lavoro in materia di isolamento e quarantena.

 
Lista aggiornata dei Paesi e delle regioni a rischio
Ora si considerano Paesi e regioni a rischio solo quelli in cui il numero dei nuovi contagi per 100 000 abitanti è superiore di 60 unità al numero dei nuovi contagi in Svizzera. 

L’elenco dei Paesi a rischio viene aggiornato domenica, 20 dicembre 2020. Non figurano più nell’elenco Emilia-Romagna, Portogallo, Macedonia del Nord, Polonia, Ungheria, e alcune regioni di Austria. 
 
All’elenco si aggiungono tra l’altro il land Sassonia (Germania) e la Svezia a partire da lunedì, 28 dicembre 2020. 
 
L’elenco completo e ulteriori informazioni sono disponibili qui.
 
L'obbligo di quarantena non è assoluto. Una deroga ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. d dell'ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori si applica alle lavoratrici frontaliere / ai lavoratori frontalieri. Invece, i frontalieri devono rispettare qualsiasi obbligo di quarantena nel loro paese di residenza. 
 
In linea di principio, un dipendente non ha diritto a un’indennità per perdita di guadagno IPG se deve mettersi in quarantena dopo il ritorno da una regione a rischio di contagio «imputabile al dipendente stesso». Un viaggio in una regione a rischio è considerato «imputabile al dipendente stesso» dopo che questa è stata aggiunta all'elenco delle regioni e degli Stati a rischio di contagio. In questo caso non si applica l'obbligo del datore di lavoro di continuare a pagare il salario. Tuttavia, le persone che al momento si trovano già in un'area a rischio e che al loro ritorno devono mettersi in quarantena hanno diritto a un’indennità per perdita di guadagno IPG, poiché la responsabilità non è considerata «imputabile alle persone stesse». È responsabilità del dipendente richiedere al fondo di compensazione l’indennità per perdita di guadagno IPG. 
 
I datori di lavoro non possono vietare ai loro dipendenti viaggi all’estero in regioni e Stati a rischio di contagio. I dipendenti devono invece essere sensibilizzati sulle conseguenze di tali viaggi. L'autodichiarazione della SSIC può essere utilizzata anche a questo scopo. 

Per ulteriori domande importanti riguardo al coronavirus: Aspetti del diritto del lavoro

L'autodichiarazione della SSIC per i lavoratori: tedesco, francese, italiano, retico-romanico, portoghese, spagnolo, albanese, serbo

 

Prolungata l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus
Nella sua seduta dell'11 settembre 2020, il Consiglio federale ha adottato la decisione di prorogare la validità dell'ordinanza sulla perdita di guadagno COVID-19 fino al 31 dicembre 2021. Ciò significa che in alcuni casi l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus può essere versata anche dopo il 16 settembre 2020.

I lavoratori dipendenti che devono mettersi in quarantena senza alcuna responsabilità propria hanno comunque diritto a un’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Troverete i requisiti specifici per percepire un indennizzo nella relativa scheda informativa

Ora l’indennità di perdita di guadagno si applica anche ai lavoratori indipendenti e alle persone con una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, che a causa delle misure connesse alla lotta contro l’epidemia da Covid-19 sono costrette a interrompere o a limitare in misura consistente la loro attività lavorativa.

Inoltre, troverete informazioni sulle conseguenze in ambito del diritto del lavoro nel caso in cui i lavoratori dipendenti con sintomi di coronavirus debbano rimanere in isolamento, sottoporsi al relativo test e per questo motivo non recarsi al lavoro. 

 

Percezione dell’ILR prolungata
In occasione della conferenza stampa odierna, il Consiglio federale ha annunciato ulteriori adeguamenti per quanto attiene alle indennità per il lavoro ridotto. Poiché ci si aspetta che questa tendenza proseguirà, si intende continuare ad applicare la procedura sommaria per alleviare le aziende e le casse di disoccupazione. Per questo motivo, il Consiglio federale ha nuovamente prorogato, il 18 dicembre 2020 e fino al 31 marzo 2021, la procedura sommaria concernente l’indennità per lavoro ridotto (ILR). Le corrispondenti modifiche dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione entreranno in vigore il 1° gennaio 2021.  
 
Attualmente sono inoltre in consultazione altri adeguamenti dell’ordinanza.  Questi prevedono l’abolizione del periodo di attesa, la non computazione dei periodi di conteggio nonché l’estensione del diritto all’ILR alle persone con un rapporto di lavoro di durata determinata e agli apprendisti. Il Consiglio federale si pronuncerà formalmente sull’attuazione di queste misure il 20 gennaio 2021.  
 
I datori di lavoro possono utilizzare le riserve LPP – questo non vale per la Fondazione per il pensionamento anticipato FAR/PEAN e per le assicurazioni private 
I datori di lavoro possono nuovamente utilizzare le riserve dei contributi del datore di lavoro che hanno costituito per versare i contributi dei lavoratori alla previdenza professionale. Il Consiglio federale ha adottato la relativa modifica dell'ordinanza. Il regolamento è entrato in vigore il 12 novembre 2020 e sarà valida fino al 31 dicembre 2021. Questa misura mira a favorire il superamento delle mancanze di liquidità da parte dei datori di lavoro. La misura non ha alcun impatto sui lavoratori. 
Attenzione: questo nuovo regolamento NON riguarda soluzioni previdenziali specifiche del settore, come la fondazione di pensionamento anticipato FAR/PEAN. Anche i contributi alle assicurazioni private, come l'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia, non rientrano in questo allentamento. 

 

Manifestazioni aziendali
Sono vietate le manifestazioni con più di 50 persone (fatta eccezione per le assemblee parlamentari e comunali). Le manifestazioni aziendali, come assemblee, pranzi di Natale, aperitivi ecc. con più di 50 persone sono quindi vietate.

 

Piano in cinque punti del settore delle costruzioni: ordinate gli striscioni da cantiere 
La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori e Infra Suisse hanno lanciato il piano in cinque punti del settore delle costruzioni per affrontare la crisi causata dal coronavirus. Ordinate gratuitamente gli striscioni da cantiere che potete appendere su più possibili recinzioni da cantiere! Con questa campagna, tutti insieme possiamo sottolineare l'importanza degli investimenti nel settore delle costruzioni. 
http://shop.baumeister.ch/   

Piano in cinque punti: Firma per e-mail, Banner online

 

Impegno per una migliore regolamentazione dei costi supplementari
In considerazione della situazione attualmente di nuovo difficile a causa del coronavirus, è importante per noi che i committenti e le imprese di costruzioni trovino un approccio comune per superare la difficile situazione. Per questo motivo, questa settimana abbiamo preparato un modello di lettera per ogni Sezione della SSIC, con il quale essa può richiedere al corrispondente Governo cantonale un incontro tra il settore edile e i committenti sulle soluzioni già in atto. Lo scopo dell’incontro dovrebbe essere quello di far sì che i committenti dei Cantoni o anche delle Città e dei Comuni si assumano i costi supplementari derivanti dalla pandemia da COVID-19.

 

Note sulla gestione dei costi supplementari
Le misure adottate dalla Confederazione per la lotta contro il coronavirus si riferiscono anche all’esecuzione dei lavori di costruzione. A tale riguardo vengono affrontate le questioni relative alle modalità di attuazione pratica delle misure necessarie da parte delle parti coinvolte e alle modalità di gestione dei costi supplementari sostenuti. Devono essere rispettate le ordinanze e la norma SIA 118, più in specifico dei seguenti possibili articoli:

  • Art. 104 norma SIA 118: coinvolgimento della direzione dei lavori per la sicurezza della manodopera
  • Art. 94 norma SIA 118: obblighi della direzione dei lavori
  • Art. 96 norma SIA 118: proroghe dei termini senza alcuna responsabilità degli imprenditori per i ritardi
  • Art. 99 norma SIA 118: istruzioni e documenti relativi all’andamento dei lavori
  • Art. 59 norma SIA 118: circostanze straordinarie

La scheda informativa fornisce consigli su come affrontare queste domande. Occorre sempre prestare attenzione alle specificità di ogni singolo caso.

In questo contesto, la Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) ha pubblicato anche una scheda informativa sull’esecuzione dei lavori: Raccomandazioni, Scheda informativa sull’esecuzione dei lavori

  

Il servizio giuridico della SSIC è a disposizione dei membri per una consulenza.
Telefono: +41 58 360 76 76; Mail: [email protected]

Ulteriori informazioni si trovano sulla pagina della SSIC relativa alla Formazione

 

Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul sito web dell'UFSP: Nuovo coronavirus

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Schweizerischer Baumeisterverband

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