Prevenire gli accordi illeciti

È meglio prevenire che curare. L’adozione di semplici misure di compliance è già molto efficace nella prevenzione delle infrazioni. Queste misure sono tanto più importanti nel campo del diritto della concorrenza.

È meglio prevenire che curare. L’adozione di semplici misure di compliance è già molto efficace nella prevenzione delle infrazioni. Queste misure sono tanto più importanti nel campo del diritto della concorrenza. 

Partiamo da un esempio concreto: Mentre è in vacanza, il responsabile commerciale dell’impresa A incontra per caso un ex collega e amico che ora dirige l’impresa concorrente B. I due parlano di affari e il primo afferma che presto aumenterà in generale il prezzo delle proprie offerte. Il secondo non risponde nulla in riferimento all’informazione ricevuta, ma alla fine, qualche settimana dopo, aumenta in egual misura i suoi prezzi. 

Benché questa discussione sia avvenuta in un contesto informale e gli interlocutori non abbiano concluso alcuna convenzione, l’aumento dei prezzi da parte dell’impresa B è il risultato di una pratica concordata derivante da un accordo in materia di concorrenza. Un semplice scambio di informazioni su comportamenti futuri può infatti essere sufficiente per influenzare il mercato. Non solo: un accordo di questo genere si configura immediatamente come illecito in quanto riguarda la determinazione dei prezzi. 

Da questo esempio si comprende come basti poco per creare un accordo illecito. Fortunatamente, l’adozione di alcune semplici misure è già in grado di assicurare il rispetto della legislazione. Per capire se un accordo sia conforme o meno, non c’è bisogno di conoscere le leggi alla perfezione La conoscenza di alcuni casi pratici costituisce già una buona base di partenza. In questa ottica, la SSIC ha pubblicato sul suo sito web dei programmi di formazione che ha messo a disposizione dei propri membri, in particolare nel settore del diritto dei cartelli. 

Per accordi in materia di concorrenza si intendono le convenzioni con o senza forza obbligatoria, nonché le pratiche concordate da imprese di livello economico identico o diverso, nella misura in cui si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza (art. 4 cpv. 1 LCart). 

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