Procedura in caso di maltempo

Neve, pioggia e freddo possono comportare la sospensione dei lavori sul cantiere. Come dovrebbero procedere in concreto i datori di lavoro in caso di interruzione del lavoro a causa del maltempo.

Neve, pioggia e freddo possono comportare la sospensione dei lavori sul cantiere. Come dovrebbero procedere in concreto i datori di lavoro in caso di interruzione del lavoro a causa del maltempo.

I lavori nell’edilizia e nel genio civile sono fortemente influenzati dalla meteo. In particolare pioggia, neve e freddo possono compromettere il lavoro a tal punto che non è più possibile eseguirlo. I lavori di costruzione all’aperto devono pertanto essere interrotti – per quanto tecnicamente possibile – se la salute dei lavoratori è messa in pericolo a causa di condizioni meteorologiche estreme (art. 328 CO e art. 28 cpv. 2 CNM). La decisione di interrompere il lavoro è di esclusiva responsabilità del datore di lavoro. Di conseguenza, l’interruzione del lavoro è ordinata dal datore di lavoro, anche se i lavoratori interessati devono essere interpellati (art. 28 cpv. 3 CNM). In caso di interruzione del lavoro, il datore di lavoro si assume il rischio aziendale per la perdita di lavoro secondo l’art. 324 CO.

Un alleggerimento prezioso

L’indennità per intemperie, prevista dalla legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 42 e segg. LADI) e dalla sua ordinanza (art. 65 e segg. OADI), può alleggerire l’onere per il datore di lavoro. Tuttavia, se il lavoro viene effettivamente sospeso a causa di condizioni meteorologiche estreme, non è obbligatorio chiedere l’indennità per intemperie. Prima di ricorrere all’indennità per intemperie, si possono esaurire altre possibilità, che sono nell’interesse sia del datore di lavoro che del dipendente.

Una buona pianificazione annuale ripaga

Per ridurre al minimo le conseguenze della perdita di lavoro a causa del maltempo, il CNM offre diverse opzioni per far fronte alla situazione. Come prima cosa, sono essenziali una buona pianificazione annuale e la creazione di un calendario dell’orario di lavoro proprio dell’azienda. L’orario di lavoro può essere stabilito nell’ambito delle disposizioni dell’art. 24 e segg. CNM in modo che la maggior parte delle 2112 ore di lavoro previste nel CNM siano già trasferite ai mesi estivi. In questo modo, le conseguenze delle perdite di lavoro dovute al maltempo nei mesi invernali possono già essere notevolmente ridotte.

La possibilità successiva per contenere la perdita di lavoro è ridurre il saldo delle ore supplementari dei collaboratori. L’art. 26 cpv. 3 CNM prevede che il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Il datore di lavoro deve informare i collaboratori sulla compensazione delle ore di lavoro mancanti in modo trasparente e il più presto possibile. Il saldo delle ore supplementari viene poi compensato con le ore perse alla fine del mese. In linea con l‘art. 26 cpv. 2 CNM, la variante a) della regolamentazione delle ore supplementari permette la compensazione di 10 ore mancanti alla fine del mese senza misure particolari (vd. verbale «Tempo di lavoro» del 14 aprile 2008). La variante b) permette di trasferire sul nuovo conto 20 ore mancanti al mese o all’anno.

Ridurre al minimo il rischio di perdita di salario

Compensando le perdite di lavoro dovute alle intemperie con le ore supplementari, i collaboratori continuano a ricevere il salario completo. Ciò è in contrasto con la richiesta dell’indennità per intemperie, con cui i collaboratori interessati devono sostenere una perdita di salario del 20 percento.

Se l’interruzione dura più di 10 ore mancanti per la variante a) della regolamentazione delle ore supplementari e più di 20 ore mancanti per la variante b), è anche possibile adeguare il calendario dell’orario di lavoro per il futuro (art. 25 cpv. 3 e segg. CNM). Le ore perse vengono prese in considerazione di conseguenza e si pianifica il recupero. È particolarmente importante notare che la compensazione delle ore perse deve avvenire entro lo stesso anno di conteggio. Per la variante a), un eventuale saldo orario negativo alla fine dell’anno decade, mentre per la variante b) 20 ore mancanti possono essere trasferite sul nuovo conto (art. 25 cpv. 2 CNM).

Solo se l’interruzione dura più a lungo, si dovrebbe esaminare la possibilità di presentare una richiesta di indennità per intemperie all’assicurazione contro la disoccupazione.

Per ulteriori informazioni e una consulenza giuridica nei singoli casi, i soci SSIC sono invitati a contattare il servizio giuridico della SSIC all’indirizzo [email protected] o al numero telefonico 058 360 76 76.

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Schweizerischer Baumeisterverband

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