Revisione dell’imposta alla fonte 2021 martedì, 13.10.2020 | 11:09 ... Società Svizzera Impresari-Costruttori Revisione dell’imposta alla fonte 2021 Approvata dal Parlamento federale nel dicembre 2016, la Legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.Questa legge modifica la Legge federale sull'imposta federale diretta (RS 642.11) e la Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14). In queste disposizioni legali sono state completate da un'ordinanza e da una circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. In particolare, il Cantone responsabile della riscossione dell'imposta alla fonte dei lavoratori non sarà più il Cantone di domicilio dell'impresa, ma il Cantone di residenza o di soggiorno del dipendente. Questa modifica ha implicazioni concrete per i datori di lavoro a dipendenza dei Cantoni, più precisamente essi dovranno:registrarsi come datore di lavoro nel Cantone di residenza del dipendente ;annunciare l'entrata e l'uscita dei dipendenti (automatico se sistema informatico HR);verificare le informazioni personali dei dipendenti necessarie ai fini dell’imposizione e ottenere i cambiamenti man mano che si verificano;inviare i conteggi mensili di pagamento;pagare l'imposta entro 10 giorni dalla scadenza;trasmettere elenchi riepilogativi e ricevute.I frontalieri* I frontalieri, residenti settimanali o di breve durata residenti all'estero, sono soggetti, come già avviene, all'imposta alla fonte sul reddito da lavoro dipendente conseguito in Svizzera. La legge introduce la seguente innovazione: Tali soggetti possono richiedere una tassazione ordinaria ulteriore fino al 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale sela maggior parte del loro reddito mondiale (90%), compreso quello del coniuge, è imponibile in Svizzera; la loro situazione è paragonabile a quella di un soggetto residente in Svizzera; oppure tale accertamento è necessario per poter richiedere le deduzioni previste da una convenzione contro le doppie imposizioni *secondo BDO. Ulteriori informazioni su questa revisione sono disponibili al seguente link o presso il vostro fiduciario. Circa l'autore Schweizerischer Baumeisterverband kommunikation@baumeister.ch Condividi questo articolo
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