Sanzioni problematiche in caso di mancata qualifica dei lavoratori di classe salariale C e mancata notifica della non promozione

La CPSA afferma che, in caso di mancata qualifica e di mancata notifica alla CPP locale, al lavoratore è dovuto il salario base della classe B. Dal punto di vista della SSIC, si tratta di un’estensione inaccettabile dell’art. 42 del CNM.

Nella sua newsletter 1/2022 la CPSA afferma che, in caso di mancata qualifica di un lavoratore dopo tre anni di attività come lavoratore edile nella classe salariale C e di mancata notifica della non promozione alla commissione professionale paritetica locale (CPP), al lavoratore è dovuto il salario base della classe B. Ciò equivarrebbe a un vero e proprio automatismo che, in caso di mancata qualifica e di mancata notifica della non promozione alla CPP locale, porterebbe di fatto il lavoratore al livello salariale della classe B. Dal punto di vista della SSIC, si tratta di un’estensione dell’art. 42 del CNM, poiché la decisione se un lavoratore debba essere promosso alla classe salariale B spetta esclusivamente al datore di lavoro. Per evitare sanzioni e conseguenti discussioni con la CPP competente, è quindi importante che i datori di lavoro effettuino la qualifica nell’ultimo quadrimestre di ogni anno e che provvedano a notificare un’eventuale non promozione alla CPP competente.

I lavoratori devono essere qualificati annualmente dal datore di lavoro nei mesi da settembre a dicembre (art. 44 cpv. 1 CNM). Tale disposizione non prevede requisiti formali per la qualifica, che quindi può avvenire anche oralmente. Tuttavia, è consigliabile qualificare i lavoratori in forma scritta.

Il datore di lavoro deve decidere in tale occasione se un lavoratore della classe salariale C viene promosso alla classe B. Di norma tale promozione avviene al più tardi dopo tre anni di lavoro come lavoratore edile nella classe salariale C. In caso di nuova assunzione, in aggiunta al termine di cui sopra, la promozione può avvenire dopo un anno di attività nell’azienda interessata. In ogni caso, dopo la scadenza di tali termini e negli anni successivi, l’impresa può rifiutare la promozione per mancanza di qualifiche. Il rifiuto deve essere comunicato alla CPP competente (cfr. per tutti questi aspetti l’art. 42 cpv. 1 lettera a CNM).

Estensione dell’art. 42 CNM da parte della CPSA

La mancata qualifica e/o la mancata notifica della non promozione alla CPP costituiscono violazioni del CNM che possono essere sanzionate dalle CPP locali nell’ambito di procedure di controllo. La Commissione paritetica svizzera d’applicazione del settore principale della costruzione (CPSA) sostiene ora nella sua newsletter 1/2022 che, oltre alle infrazioni menzionate, può sussistere un’infrazione pecuniaria da parte del datore di lavoro, in quanto al lavoratore non promosso è dovuto il salario base della classe B. Dal punto di vista della SSIC si tratta di un’estensione inammissibile dell’art. 42 CNM, che non si può desumere dalla decisione 85/2017 pubblicata nella Biblioteca della CPSA.

Per i datori di lavoro è ancora più importante, al fine di evitare le sanzioni, procedere tempestivamente alla qualifica e notificare immediatamente alle CPP competenti l’eventuale non promozione di un lavoratore della classe salariale C.

Secondo la citata pubblicazione 85/2017, la decisione se un lavoratore venga promosso o meno alla classe salariale B spetta giustamente esclusivamente al datore di lavoro. La mancata qualifica da parte del datore di lavoro costituisce in effetti una violazione di una disposizione formale del CNM, ma non equivale a una decisione a favore o contro la promozione del lavoratore. Se il datore di lavoro effettua infine la qualifica e decide di non promuovere il lavoratore, quest’ultimo non subisce alcuna perdita pecuniaria. Se il datore di lavoro non notifica la sua decisione alla CPP competente, viola anche in questo caso una disposizione formale del CNM e può essere sanzionato. Ma anche la mancata notifica della non promozione alla CPP non comporta di per sé alcuna perdita finanziaria per il lavoratore.

È importante qualificare tempestivamente e notificare le mancate promozioni

L’opinione espressa dalla CPSA nella newsletter 1/2022, secondo cui in caso di mancata qualificazione e mancata notifica alla CPP è dovuto il salario base della classe salariale B, deve essere respinta con assoluta fermezza. Il Comitato direttivo della CPSA ha risposto solo in modo puntuale alla richiesta dell’SSIC di tornare sull’argomento e correggere le affermazioni contenute nella newsletter.

Poiché si può presumere che, sulla base della decisione della CPSA 85/2017 e della newsletter 1/2022, le CPP locali possano sanzionare le violazioni di cui sopra, per i datori di lavoro è ancora più importante, al fine di evitare le sanzioni, procedere tempestivamente alla qualifica e notificare immediatamente alle CPP competenti l’eventuale non promozione di un lavoratore della classe salariale C.

Per la notifica della non promozione alle CPP locali, la SSIC mette a disposizione sul proprio sito web un apposito modulo.

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Vera Marfurt

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