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Ai sensi dell'art. 24 dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI), il datore di lavoro ha la responsabilità di garantire che nella sua azienda siano utilizzate solo macchine ed attrezzature sicure.
Acquisto, utilizzo e manutenzione delle attrezzature di lavoro in modo sicuro
Macchine, impianti, apparecchi, utensili
Gru e imbracatura di carichi
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Ponteggi
Informazioni e supporti
Ulteriori informazioni
Se utilizzate in modo attento e conforme allo scopo, le macchine non devono comportare pericoli per la vita e la salute degli utilizzatori o di terzi. Una macchina deve soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. Al momento dell’acquisto è importante verificare che la macchina sia idonea all’uso previsto, conforme alle norme di sicurezza e pratica da utilizzare. Non bisogna mai manipolare i dispositivi di sicurezza delle macchine.
Le macchine edili sprigionano notevoli energie quando sono in movimento. Proprio per questo motivo rappresentano un pericolo considerevole per i lavoratori che le manovrano o che si trovano nella loro zona di pericolo. I dispositivi di attacco rapido installati sulle macchine edili sono pratici ma possono nascondere insidie mortali, come dimostrano i numerosi infortuni gravi provocati dalla caduta degli accessori.
Le seguenti pubblicazioni forniscono un supporto utile nell'implementazione della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute all'interno dell'azienda.
BFA-IN-059_Utilizzo corretto dei dispositivi di attacco rapido di tipo idraulico per escavatori
BFA-IN-059_Utilizzo corretto dei dispositivi di attacco rapido di tipo idraulico per escavatori (Portoghese)
SBV-MB-050_Dispositivi di attacco rapido per macchine edili (Stato settembre 2018)
Ulteriori supporti Macchine edili
Le seguenti pubblicazioni forniscono un supporto utile nell’implementazione della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute all’interno dell’azienda.
Ulteriori supporti Attrezzatura di lavoro
BFA-IN-040_Lavori con la motosega
BFA-IN-040_Lavori con la motosega (Portoghese)
BFA-CL-010_Formazione per lavorare con la motosega
Ulteriori supporti Attrezzi e macchine manuali
L’uso di una gru comporta notevoli pericoli. Per manovrare le gru di categoria A e B è richiesta una patente rilasciata dalla Suva. Per i controlli e la manutenzione di una gru bisogna rispettare le indicazioni del fabbricante. Gli addetti all’imbracatura di carichi con gru devono essere formati e istruiti in materia.
BFA-MB-022_Noleggio di gru
Uso in sicurezza delle gru
Imbracatura di carichi
Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura indossata da una persona per proteggersi contro i rischi per la salute. Il datore di lavoro è tenuto a impiegare i dispositivi di protezione individuale, il cui uso può essere ragionevolmente preteso, ove necessario. I DPI devono essere utilizzati solo quando i rischi di infortunio o di danno alla salute non possono essere evitati tramite misure alternative.
I datori di lavoro devono mettere a disposizione dei propri dipendenti i DPI necessari e sostenere i costi. Devono inoltre provvedere affinché i DPI siano sempre in perfetto stato e pronti all’uso. I lavoratori sono tenuti a utilizzare i DPI messi a loro disposizione ove necessario e a non comprometterne l’efficacia.
Al momento di acquistare i DPI, bisogna coinvolgere i collaboratori interessati. Rendendo partecipi i soggetti interessati nella selezione dei DPI (ad es. sondaggio sugli occhiali di protezione, provare le attuali calzature di sicurezza ecc.) si influisce positivamente sull’accettazione e sulla disciplina nell’uso degli stessi. Ai fini dell’accettazione, in particolare, è importante che i DPI siano comodi da indossare, belli da vedere e adattabili. Infatti, il personale deve sentirsi a suo agio quando li indossa, dal momento che una miglior disciplina d’uso consente di prevenire gli infortuni.
Sui cantieri si applica la regola: «Tutti col casco!». L’Ordinanza sui lavori di costruzione non menziona alcuna eccezione che esonera i lavoratori da tale obbligo. Una dispensa medica significa che, ai sensi dell’art. 6 della OLCostr, la persona interessata non può essere impiegata nei lavori in questione.
BFA-IN-045_Proteggere gli occhi
BFA-IN-045_Proteggere gli occhi (Portoghese)
BFA-MB-013_Protezione degli occhi
BFA-MB-200_Indumenti ad alta visibilità
BFA-IN-054_Protezioni anticaduta
BFA-IN-054_Protezioni anticaduta (Portoghese)
BFA-CL-062_Concetto di salvataggio per l'utilizzo DPI anticaduta
BFA-IN-037_Protezione dell'udito
BFA-IN-037_Protezione dell'udito (Portoghese)
BFA-MB-023_Protezione dell’udito
DPI
DPI anticaduta
In fatto di sicurezza dei ponteggi chiunque operi in un cantiere, dal progettista al direttore dei lavori, dall’installatore all’utilizzatore, ha precisi doveri.Se per la costruzione di edifici l’altezza di caduta supera i 3 metri, occorre installare un ponteggio per facciate.Per tutta la durata dei lavori di costruzione il corrente superiore del ponteggio deve superare di almeno 80 cm il bordo con rischio di caduta più elevato oppure di almeno 100 cm se la protezione laterale del ponteggio si trova a meno di 60 cm dal bordo con rischio di caduta.