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Acquisto, utilizzo e manutenzione delle attrezzature di lavoro

Ai sensi dell'art. 24 dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI), il datore di lavoro ha la responsabilità di garantire che nella sua azienda siano utilizzate solo macchine ed attrezzature sicure.

Acquisto, utilizzo e manutenzione delle attrezzature di lavoro in modo sicuro

Con attrezzature di lavoro si intendono macchine, impianti, apparecchi e utensili usati durante il lavoro. Rientrano in questa categoria anche i prodotti che non vengono direttamente impiegati per lavorare, ma che appartengono all’ambiente di lavoro (ad es. ventilazione, riscaldamento, illuminazione), come anche i dispositivi di protezione individuale (DPI).

 

Un’attrezzatura è conforme alle norme di sicurezza quando riflette lo stato della scienza e della tecnica dal punto di vista della sicurezza sul lavoro; risponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, se questi sono presenti per la relativa attrezzatura (ad es. in base alla Direttiva macchine UE). Acquistando e utilizzando attrezzature di lavoro sicure si proteggono i dipendenti da eventuali pericoli che potrebbero nuocere alla loro salute e alla loro vita. Inoltre, si evitano costosi adattamenti che spesso si rivelano necessari sulle macchine che presentano carenze sul piano della sicurezza. In caso di un’indagine post-infortunio, il datore di lavoro gode di una maggiore tutela se è in grado di dimostrare di aver utilizzato attrezzature conformi alle norme di sicurezza.

 

La pianificazione e l’esecuzione della manutenzione sono componenti essenziali del sistema di sicurezza aziendale. Grazie a interventi di manutenzione sistematici (controllo, revisione, riparazione), è possibile garantire la sicurezza e il corretto funzionamento delle attrezzature di lavoro e degli impianti: in questo modo la qualità è assicurata e i lavori vengono svolti senza rischi e rispettando i termini di consegna.

Macchine, impianti, apparecchi, utensili

Se utilizzate in modo attento e conforme allo scopo, le macchine non devono comportare pericoli per la vita e la salute degli utilizzatori o di terzi. Una macchina deve soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. Al momento dell’acquisto è importante verificare che la macchina sia idonea all’uso previsto, conforme alle norme di sicurezza e pratica da utilizzare. Non bisogna mai manipolare i dispositivi di sicurezza delle macchine.

Le macchine edili sprigionano notevoli energie quando sono in movimento. Proprio per questo motivo rappresentano un pericolo considerevole per i lavoratori che le manovrano o che si trovano nella loro zona di pericolo. I dispositivi di attacco rapido installati sulle macchine edili sono pratici ma possono nascondere insidie mortali, come dimostrano i numerosi infortuni gravi provocati dalla caduta degli accessori.

Macchine edili

Le seguenti pubblicazioni forniscono un supporto utile nell'implementazione della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute all'interno dell'azienda.

UCSL-Info Utilizzo corretto dei dispositivi di attacco rapido di tipo idraulico per escavatori

BFA-IN-059_Utilizzo corretto dei dispositivi di attacco rapido di tipo idraulico per escavatori

UCSL-Info Utilizzo corretto dei dispositivi di attacco rapido di tipo idraulico per escavatori (Portoghese)

BFA-IN-059_Utilizzo corretto dei dispositivi di attacco rapido di tipo idraulico per escavatori (Portoghese)

Dispositivi di attacco rapido per macchine edili

SBV-MB-050_Dispositivi di attacco rapido per macchine edili (Stato settembre 2018)

Attrezzatura di lavoro

Le seguenti pubblicazioni forniscono un supporto utile nell’implementazione della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute all’interno dell’azienda.

Attrezzi e macchine manuali

Le seguenti pubblicazioni forniscono un supporto utile nell'implementazione della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute all'interno dell'azienda.

UCSL-Info Lavori con la motosega

BFA-IN-040_Lavori con la motosega

UCSL-Info Lavori con la motosega (Portoghese)

BFA-IN-040_Lavori con la motosega (Portoghese)

Formazione per lavorare con la motosega

BFA-CL-010_Formazione per lavorare con la motosega

Gru e imbracatura di carichi

L’uso di una gru comporta notevoli pericoli. Per manovrare le gru di categoria A e B è richiesta una patente rilasciata dalla Suva. Per i controlli e la manutenzione di una gru bisogna rispettare le indicazioni del fabbricante. Gli addetti all’imbracatura di carichi con gru devono essere formati e istruiti in materia.

Informazioni e supporti

Le seguenti pubblicazioni forniscono un supporto utile nell'implementazione della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute all'interno dell'azienda.

Noleggio di gru

BFA-MB-022_Noleggio di gru

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura indossata da una persona per proteggersi contro i rischi per la salute. Il datore di lavoro è tenuto a impiegare i dispositivi di protezione individuale, il cui uso può essere ragionevolmente preteso, ove necessario. I DPI devono essere utilizzati solo quando i rischi di infortunio o di danno alla salute non possono essere evitati tramite misure alternative.

I datori di lavoro devono mettere a disposizione dei propri dipendenti i DPI necessari e sostenere i costi. Devono inoltre provvedere affinché i DPI siano sempre in perfetto stato e pronti all’uso. I lavoratori sono tenuti a utilizzare i DPI messi a loro disposizione ove necessario e a non comprometterne l’efficacia.

Al momento di acquistare i DPI, bisogna coinvolgere i collaboratori interessati. Rendendo partecipi i soggetti interessati nella selezione dei DPI (ad es. sondaggio sugli occhiali di protezione, provare le attuali calzature di sicurezza ecc.) si influisce positivamente sull’accettazione e sulla disciplina nell’uso degli stessi. Ai fini dell’accettazione, in particolare, è importante che i DPI siano comodi da indossare, belli da vedere e adattabili. Infatti, il personale deve sentirsi a suo agio quando li indossa, dal momento che una miglior disciplina d’uso consente di prevenire gli infortuni.

Sui cantieri si applica la regola: «Tutti col casco!». L’Ordinanza sui lavori di costruzione non menziona alcuna eccezione che esonera i lavoratori da tale obbligo. Una dispensa medica significa che, ai sensi dell’art. 6 della OLCostr, la persona interessata non può essere impiegata nei lavori in questione.

Informazioni e supporti

Le seguenti pubblicazioni forniscono un supporto utile nell'implementazione della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute all'interno dell'azienda.

UCSL-Info Proteggere gli occhi

BFA-IN-045_Proteggere gli occhi

UCSL-Info Proteggere gli occhi (Portoghese)

BFA-IN-045_Proteggere gli occhi (Portoghese)

Protezione degli occhi

BFA-MB-013_Protezione degli occhi

Indumenti ad alta visibilità

BFA-MB-200_Indumenti ad alta visibilità

UCSL-Info Protezioni anticaduta

BFA-IN-054_Protezioni anticaduta

UCSL-Info Protezioni anticaduta (Portoghese)

BFA-IN-054_Protezioni anticaduta (Portoghese)

Concetto di salvataggio per l'utilizzo DPI anticaduta

BFA-CL-062_Concetto di salvataggio per l'utilizzo DPI anticaduta

UCSL-Info Protezione dell'udito

BFA-IN-037_Protezione dell'udito

UCSL-Info Protezione dell'udito (Portoghese)

BFA-IN-037_Protezione dell'udito (Portoghese)

Protezione dell’udito

BFA-MB-023_Protezione dell’udito

Ponteggi

In fatto di sicurezza dei ponteggi chiunque operi in un cantiere, dal progettista al direttore dei lavori, dall’installatore all’utilizzatore, ha precisi doveri.Se per la costruzione di edifici l’altezza di caduta supera i 3 metri, occorre installare un ponteggio per facciate.Per tutta la durata dei lavori di costruzione il corrente superiore del ponteggio deve superare di almeno 80 cm il bordo con rischio di caduta più elevato oppure di almeno 100 cm se la protezione laterale del ponteggio si trova a meno di 60 cm dal bordo con rischio di caduta.