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Formazione, istruzione e informazione dei collaboratori

Lavorare nel rispetto della sicurezza e della tutela della salute presuppone determinate conoscenze, che possono essere trasmesse ai lavoratori con una formazione e un'informazione mirate e continue.

Istruire e informare sistematicamente i collaboratori

Ai sensi dell’art. 6 dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI), il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, inclusi quelli di altre aziende operanti presso di lui, siano informati e istruiti in modo sufficiente e adeguato circa i pericoli connessi alla loro attività e i provvedimenti di sicurezza sul lavoro. Se affida a un lavoratore determinati compiti di sicurezza sul lavoro, deve formarlo adeguatamente, perfezionare la sua formazione e trasmettergli chiare competenze ed istruzioni (art. 7, OPI).

L’informazione, l’istruzione e la formazione di tutti i dipendenti sulla sicurezza sul lavoro e la tutela della salute in azienda sono quindi un requisito fondamentale per evitare gli infortuni e le malattie professionali. Inoltre, costituiscono un elemento essenziale del sistema di sicurezza aziendale. Grazie a un’attività di informazione, istruzione e formazione sistematica, i lavoratori dell’azienda interessata dispongono in ogni momento delle conoscenze necessarie per svolgere il proprio lavoro in condizioni di sicurezza. In questo modo diventano corresponsabili della sicurezza e della tutela della salute sul posto di lavoro.

Le seguenti pubblicazioni forniscono un supporto utile nell’implementazione della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute all’interno dell’azienda.

 

Formazione per lavori esposti a pericoli particolari

I datori di lavoro possono affidare i lavori esposti a pericoli particolari soltanto a coloro che hanno ricevuto una formazione specifica in materia, come stabilito dall’art. 8 dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI). Se un lavoratore esegue da solo un lavoro pericoloso, il datore di lavoro deve farlo sorvegliare.

  • Art. 8 OPI, Provvedimenti in caso di lavori connessi con pericoli particolari
I lavori esposti a pericoli particolari presuppongono una formazione. A seconda del tipo di attività, la formazione per i lavori esposti a pericoli particolari può aver luogo in un centro di formazione o in azienda.