Un CCL non garantisce il consenso

Nel 2022, la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) negozierà con i sindacati un nuovo contratto nazionale mantello. Le singole posizioni divergono notevolmente. Cosa succede se non si raggiunge un accordo? Uno sguardo alla storia del CCL di diversi settori mostra che una situazione senza contratto non sarebbe una prima.

 

Il contratto nazionale mantello (CNM) del settore principale della costruzione è un regolamento moderno e all’avanguardia che offre agli impiegati del settore edile i salari più elevati degli artigiani svizzeri. Le sue conquiste sociali sono indiscutibili. In passato, tuttavia, le opinioni dei sindacati e della SSIC su come sviluppare il CNM erano in parte molto divergenti. Di conseguenza, i delegati della SSIC hanno deciso di disdire il CNM 06 per il termine ordinario del 30 settembre 2007. Il CNM è tornato in vigore solo il 1° maggio 2008. In questo periodo senza contratto non vi è stato alcun dumping salariale e i salari sono stati mantenuti al livello del CNM. È anche emerso che il periodo senza contratto non ha significato la perdita delle conquiste sociali. Era invece necessario per evitare un crollo della competitività e per mantenere i posti di lavoro.

2012: nuova fase senza CNM

Tra il 1° gennaio 2012 e il 31 marzo 2012 il CNM era nuovamente fuori vigore. La dichiarazione di obbligatorietà generale DFO del Consiglio federale è entrata in vigore solo il 1° febbraio 2013. Anche per i nuovi CNM successivi, la DFO è diventata legalmente efficace solo in ritardo. Ciò non ha avuto conseguenze negative per le imprese edili o i loro dipendenti.

«Raccomandazione urgente» al posto del CCL per i falegnami La ASFMS, l’Associazione svizzera fabbricanti di mobili e serramenti, attualmente non ha un CCL. L’assenza di contratto dura già dal 1° gennaio 2021. Come aiuto, l’associazione ha inviato ai propri soci come raccomandazione urgente una direttiva basata sui principi del CCL 2022-2025, che tratta dei rapporti di lavoro e della retribuzione. Le direttive elaborate dalla ASFMS definiscono gli standard minimi e le condizioni di lavoro minime che, secondo l’Associazione, devono essere rispettate per tutti nella stesura di nuovi contratti di lavoro o nell’adeguamento di contratti di lavoro in essere. Sono state prese in considerazione anche le ottimizzazioni relative a orario di lavoro annuale, ore supplementari, conto a lungo termine e lavoro notturno derivanti dal CCL 2022-2025.

Il settore ricettivo ha rinunciato al CCL per due anni e mezzo

Negli anni Novanta il settore ricettivo ha dimostrato che un partenariato sociale può funzionare per diversi anni senza contratto collettivo di lavoro, se i datori di lavoro si trovano a dover far fronte a sindacati che non sono affatto disposti a scendere a compromessi. Dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1998, invece delle condizioni di lavoro dettate dai sindacati, i 150’000 dipendenti del settore hanno ricevuto salari basati sul rendimento, che tenevano conto anche delle difficili condizioni durante la crisi economica degli anni Novanta.

«Il settore ricettivo vanta una tradizione di circa 45 anni di partenariato sociale stabile. Nel maggio 2019, l’Assemblea dei delegati GastroSuisse ha approvato una risoluzione con la quale ha deciso di sospendere le trattative per un nuovo CCNL fino a quando Unia non si sarebbe allontanata dalla sua doppia strategia: da un lato negoziare contratti collettivi di lavoro con salari minimi e dall’altro imporre per via politica l’introduzione di salari minimi cantonali. Questo modo di procedere mette a repentaglio il senso di contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale. Al momento l’attuale CCNL continua invariato. La disdetta del contratto rimane sempre l’ultimo mezzo da impiegare con cautela», afferma Daniel Borner, direttore di Gastrosuisse.

Circa l'autore

pic

Susanna Vanek

Redattrice / Specialista in comunicazione

[email protected]

Condividi questo articolo