CNM 2023: risposte della CPSA alle domande relative all’ambito di applicazione venerdì, 10.3.2023 | 10:29 ... Società Svizzera Impresari-Costruttori Politica & Media Comunicati stampa CNM 2023: risposte della CPSA alle domande relative all’ambito di applicazione La Commissione paritetica svizzera d’applicazione edilizia e genio civile (CPSA) si è riunita il 9 febbraio 2023 per discutere i vari aspetti del CNM 2023, in particolare i regolamenti transitori e le questioni interpretative. Le domande sollevate dalle commissioni professionali paritetiche (CPP) e le decisioni prese dal Comitato CPSA in materia di adeguamenti salariali, indennità percentuale per i giorni festivi, calendario e modello dell’orario di lavoro nonché la certificazione di conformità al CCL dei subappaltatori sono ora disponibili (link). In sintesi, si tratta dei seguenti punti: Decisioni sugli adeguamenti salariali 2023 I termini «generali» e «a livello aziendale» di cui all’art. 3 della convenzione addizionale (link) si riferiscono sia agli adeguamenti del costo della vita che agli aumenti salariali. Per le nuove assunzioni a partire dal 1° gennaio 2023, non viene concesso alcun aumento del salario effettivo. L’adeguamento salariale non si applica agli apprendisti. L’adeguamento del salario per gli apprendisti che ricevono un salario scaglionato ai sensi dell’art. 43 cpv. 2 e 3 CNM viene effettuato sulla base del salario corrisposto al 31 dicembre 2022. Decisioni sull’indennità percentuale per i giorni festivi Spetta alla CPP stabilire se applicare una percentuale unica per diversi anni o una nuova percentuale ogni anno. Alle CPP è stato chiesto di informare attivamente le imprese sulla possibile indennità percentuale per i giorni festivi. Le modalità di comunicazione sono a discrezione delle CPP (ad esempio tramite la loro homepage). L’anno solare funge da base di calcolo. La convenzione sull’indennità per i giorni festivi tra datore di lavoro e dipendente può, ad esempio, essere stipulata per iscritto nel contratto di lavoro o nel regolamento del personale. L’importante è che ciò avvenga di comune accordo. Decisioni sul calendario di lavoro La proposta della SSIC relativa a un’unica regolamentazione transitoria dell’orario di lavoro (16 mesi e 2816 ore per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 aprile 2024) è stata approvata dal Comitato CPSA. L’impresa può presentare alla CPP un calendario di lavoro aziendale secondo le soluzioni riportate di seguito, ma è ipotizzabile anche la seguente variante 1 secondo la SSIC (link). Alle CPP è stato chiesto di informare le imprese entro il 30 aprile 2023 sull’ulteriore procedura relativa al calendario di lavoro. - Soluzione 1: supplemento di quattro mesi (dal 1° gennaio 2024 al 30 aprile 2024) secondo la SSIC; il calendario di lavoro 2023 già presentato più il supplemento di quattro mesi risulta essere di 2816 ore. -Soluzione 2: nuovo calendario di lavoro per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 aprile 2024 con 2816 ore secondo la CPSA, mantenendo invariate le ore dal 1° gennaio 2023 al 30 aprile 2023 nel calendario di lavoro già presentato. -Soluzione 3: nuovo calendario di lavoro per il periodo dal 1° maggio 2023 al 30 aprile 2024 secondo la CPSA con 2112 ore; le ore dal 1° gennaio 2023 al 30 aprile 2023 del calendario di lavoro già presentato rimangono invariate. Un calendario di lavoro aziendale con un massimo di cinque giorni di compensazione deve essere approvato dalla CPP, anche se il calendario di lavoro sezionale prevede meno di cinque giorni di compensazione. Per la singola regolamentazione transitoria e in caso di scelta esplicita della variante b) con ore supplementari e in difetto (meno 20 ore / più 80 ore), 20 ore perse non lavorate possono essere riportate al periodo di conteggio successivo. Se l’impresa sceglie la variante a) o non effettua alcuna scelta, il saldo delle ore mancanti deve essere azzerato alla fine del periodo di conteggio. Decisioni sul modello di orario di lavoro Se la CPP non è stata esplicitamente informata della scelta della variante b) (ore supplementari) all’interno dell’impresa, si applica la variante a). La CPSA ritiene che una chiara annotazione in merito alla scelta della variante nell’elaborazione dell’orario di lavoro possa essere intesa come comunicazione alla CPP. È consentito riportare più di 20 ore mancanti nel caso della variante b) soltanto se tali ore sono dovute a colpa propria del lavoratore. Alle stesse condizioni può essere applicata anche una ritenuta sul salario. È importante che l’impresa documenti chiaramente queste ore e ne informi il lavoratore, poiché è quest’ultimo a doversi far carico delle conseguenze di un’eventuale mancanza di prove. Il riporto sistematico di ore mancanti è escluso nel caso della variante a), fatta salva l’applicazione dell’accordo protocollare «Tempo di lavoro» del 14 aprile 2008. Se l’impresa sceglie esplicitamente la variante b), fino a 20 ore mancanti del 2023 presenti al 30 aprile 2023 possono essere trasferite su un nuovo conto. Nella variante a) le eventuali ore mancanti devono essere saldate. Le ore supplementari risultanti a partire dal 1° gennaio 2023 possono essere riportate al nuovo saldo delle ore supplementari. Queste ore supplementari dovranno essere azzerate entro il 30 aprile 2024. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 aprile 2023 le ore supplementari dell’anno precedente (2022) possono essere azzerate o indennizzate entro la fine di aprile 2023 in base al sistema in vigore sinora del CNM 2022. Per il calcolo del numero massimo di ore supplementari che possono essere riportate ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 CNM per un grado di occupazione <70%, si considera l’orario di lavoro a tempo pieno in proporzione al grado di occupazione (ad es. 15 ore supplementari al mese per un grado di occupazione del 60%). Decisioni sulla certificazione di conformità al CCL dei subappaltatori L’art. 78bis cpv. 2 CNM si riferisce esclusivamente alla sezione «Risultato della certificazione» della certificazione CCL (SIAC). Se l’opzione «Attualmente sono presenti violazioni del CCL» è spuntata, l’appaltatore principale non può utilizzare l’appaltatore secondario (cosiddetto «subappaltatore»). In caso di violazione dell’art. 78bis cpv. 2 CNM, la CPP può sanzionare solo l’appaltatore principale (e non anche il subappaltatore). Circa l'autore Schweizerischer Baumeisterverband [email protected] Condividi questo articolo
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