Aerial view from a range of construction skips with sorted waste

Norma SIA 430 – Punti principali

A decorrere dal 1° agosto 2023 entrerà in vigore la nuova norma SIA 430 e 118/430.

 

SIA 430: 2023    Prevenzione e smaltimento di rifiuti edili (sostituisce la parte tecnica della raccomandazione SIA 430: 1993)

 

Negli ultimi 30 anni la gestione dei rifiuti edili è cambiata in modo radicale. Le basi giuridiche a livello cantonale e nazionale hanno compiuto notevoli progressi. Con l’entrata in vigore dell’Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) nel gennaio 2016, è stato fatto un grande passo avanti nell’ottica della salvaguardia delle risorse e dell’economia circolare. Inoltre sono stati definiti e consolidati i requisiti per le discariche.

«La presente norma è finalizzata a rendere più sostenibile il ciclo dei materiali da costruzione facendo leva sul potenziale di riutilizzo delle parti costruttive e incentivando in massima misura la reintroduzione dei rifiuti edili nel ciclo dei materiali. Essa poggia sulle basi giuridiche in essere in materia di piano di smaltimento e individuazione delle sostanze nocive dell’OPSR e pone l’accento sulle misure finalizzate al riutilizzo, che saranno oggetto di ulteriori chiarimenti in futuro nell’ambito dell’ulteriore sviluppo dell’economia circolare.» 

Estratto della prefazione

Cambiamenti importanti nella nuova norma

  • Molti termini tecnici sono stati adattati e integrati, ad esempio:
    • «rifiuti di demolizione» è stato sostituito dal termine «materiale di demolizione»;
    • si distingue tra «valorizzazione materiale» e «valorizzazione energetica»;
    • è stato introdotto ex novo il termine «riutilizzo» (re-use).
  •  Le categorie di rifiuti edili rilevanti sono state adattate alle disposizioni di legge vigenti e alla OPSR.
  • Sono state introdotte alcune categorie di rifiuti in ottemperanza all’«Ordinanza sul traffico di rifiuti» (OTRif).
  • È stato integrato il tema dell’economia circolare, compreso il riutilizzo delle parti costruttive:
    • conservazione e ulteriore utilizzo delle entità edificate esistenti;
    • riutilizzo delle parti costruttive non contaminanti in loco o presso un altro cantiere.
  • I rifiuti inevitabili devono essere riciclati secondo il seguente ordine di priorità:
    • valorizzazione materiale di altissimo livello con metodi conformi allo stato della tecnica;
    • se un rifiuto non può essere valorizzato nella sua interezza è necessario ricavarne frazioni riciclabili;
    • i rifiuti che non possono essere valorizzati materialmente devono essere riciclati sul piano energetico, trattati o depositati con modalità conformi all’OPSR.
  • Ripartizione delle responsabilità e delle misure secondo le fasi SIA.

PARTICOLARE ATTENZIONE AI PUNTI SEGUENTI:

Le basi del piano di riciclaggio e di smaltimento di seguito riportate devono essere definite nelle fasi preliminari del processo di pianificazione e devono confluire nella messa a bando e nei contratti.

  • Le misure in materia di prevenzione e smaltimento dei rifiuti devono essere pianificate in concomitanza con le consuete valutazioni concernenti la manutenzione, la ristrutturazione o la demolizione delle opere di costruzione.
  • Le parti costruttive non contaminanti potenzialmente riciclabili in loco o nell’ambito di un altro progetto di costruzione vanno identificate e catalogate.
  • Devono essere acquisite informazioni sulla protezione delle acque e del suolo.
  • In caso di progetti di rinnovamento, ristrutturazione o demolizione occorre effettuare un controllo dell’edificio per localizzare eventuali sostanze nocive. Tale controllo è obbligatorio per gli edifici costruiti prima del 1990.
  • Occorre verificare la presenza di neofite e la contaminazione di origine geogena.
  • È necessario predisporre un piano di smaltimento in funzione della portata e della complessità del progetto. Oltre ad essere conforme alle prescrizioni di legge, il piano deve contenere:
    • una descrizione dei compiti e delle responsabilità delle parti coinvolte;
    • una stima dei costi di smaltimento.
  • Nel capitolato devono essere riportati la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti derivanti da scavo, demolizione (comprensiva o non comprensiva delle fondamenta) o ristrutturazione e devono essere descritti i metodi di demolizione, la gestione dei rifiuti, la procedura di smontaggio e la predisposizione delle parti costruttive riciclabili.

Allegato A

Schema esplicativo sull’ individuazione delle sostanze nocive, riutilizzo e piano di smaltimento

Allegato B

Lista di controllo per l’esecuzione

Allegato C

Tabella con i materiali e le contaminazioni da sostanze nocive

118/430 CONDIZIONI GENERALI PER LA PREVENZIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI EDILI

CONTRATTO D’APPALTO

Nell’ambito della domanda di costruzione il committente deve di norma fornire alle autorità preposte le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché documentare il rispetto del piano di smaltimento (art. 16 OPSR).

Tale principio va osservato in fase di pianificazione, di messa a bando e nei contratti d’appalto.

La documentazione relativa alla messa a concorso deve contenere tutte le informazioni necessarie per una gara d’appalto, ovvero:

  • descrizione dettagliata dell’opera di costruzione nonché delle parti e dei materiali costruttivi in essa contenuti;
  • misure per la prevenzione dei rifiuti, ad es. riutilizzo programmato delle parti costruttive;
  • piano di smaltimento con informazioni concernenti la tipologia, la quantità e la qualità dei rifiuti edili nonché le modalità di riciclaggio e smaltimento;
  • risultati degli studi disponibili;
  • eventuali iscrizioni nel catasto;
  • piani di rimozione delle sostanze nocive e/o di risanamento;
  • vincoli e condizioni posti dall’autorità competente;
  • misure proprie ai cantieri per la tutela dei lavoratori e dell’ambiente.

Il capitolato deve riportare in particolare:

  • parti costruttive da riutilizzare, comprese le relative misure;
  • tipologia, qualità e quantità dei materiali da rilevare separatamente secondo il piano di smaltimento;
  • modalità di smaltimento da implementare;
  • descrizione di eventuali punti di raccolta all’interno del cantiere nonché delle misure di protezione per contrastare l’uso improprio o non autorizzato;
  • condizioni per la consegna dell’opera di costruzione;
  • descrizione dello stato finale in seguito all’erogazione della prestazione;
  • prestazioni conseguenti ai vincoli e alle condizioni imposti dall’autorità competente nonché misure proprie ai cantieri per la protezione dei lavoratori e dell’ambiente, ad es. dispositivi di protezione individuale speciali, impianto di lavaggio delle ruote;
  • modalità di fatturazione e dimensionamento.

OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Committente e relativa rappresentanza (direzione dei lavori; direzione tecnica)

  • Definizione di misure per la prevenzione dei rifiuti:
    • riutilizzo dell’entità edificata esistente;
    • riutilizzo delle parti costruttive.
  • Indicazioni su tipologia, qualità e quantità dei rifiuti prodotti e sul processo di smaltimento previsto (art. 16 OPSR);
  • verifica dell’obbligo generale di riciclare secondo metodi conformi allo stato della tecnica (art. 12 OPSR);
  • definizione della quota riciclabile;
  • elaborazione del piano di smaltimento e relativa implementazione nella documentazione di messa a bando e nei contratti;
  • controllo dell’efficienza dell’installazione di cantiere e della procedura di scavo, demolizione, smontaggio e ristrutturazione in relazione alle operazioni di smaltimento e riutilizzo;
  • controllo del rispetto del piano di smaltimento, con particolare riguardo agli impianti di smaltimento scelti dall’impresario;
  • controllo e implementazione dell’uso corretto del punto di raccolta;
  • controllo della documentazione concernente lo smaltimento degli impresari;
  • verifica degli obiettivi prefissati in materia di riciclaggio e riutilizzo.

Impresario

  • Separazione e smaltimento dei rifiuti edili secondo il piano di smaltimento;
  • progettazione dell’installazione di cantiere per l’attuazione del piano di smaltimento;
  • istruzioni operative per l’attuazione del piano di smaltimento ai collaboratori in servizio all’interno del cantiere;
  • attuazione delle misure concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute e dell’ambiente;
  • gestione e monitoraggio del punto di raccolta, laddove pattuito a livello contrattuale;
  • obbligo di notifica alla direzione dei lavori dei materiali e delle sostanze non inclusi nel piano di smaltimento;
  • documentazione dello smaltimento in conformità al piano di smaltimento;
  • documentazione del riciclaggio con metodi conformi allo stato della tecnica e della quota di riciclaggio raggiunta.

REGOLE PER LA RETRIBUZIONE

Prestazioni incluse

Le seguenti prestazioni sono imprescindibili per un’esecuzione professionale e sono pertanto incluse nei prezzi unitari anche senza una specifica descrizione:

  • Misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute del personale;
  • istruzione del personale;
  • misure per la prevenzione della propagazione di sostanze nocive;
  • misure per la prevenzione del mescolamento dei rifiuti;
  • TTPCP3, OTaRSi4, tasse cantonali;
  • analisi preliminari delle aziende di smaltimento;
  • redazione dell’attestato di smaltimento sulla base dei bollettini di accettazione.

Prestazioni non incluse

Le seguenti prestazioni vengono rimborsate a parte all’impresario laddove non siano riportate nel capitolato:

  • Redazione di documenti di accompagnamento;
  • prelievo di campioni e analisi per la classificazione dei rifiuti;
  • stoccaggi temporanei disposti dal committente;
  • suddivisione del lavoro in fasi e interruzioni disposte dal committente;
  • protezione delle parti costruttive da riciclare;
  • costi derivanti dalla riclassificazione dei rifiuti.

COMPUTO METRICO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Disposizioni in materia computo metrico

Disposizioni in materia computo metrico

Salvo diverso accordo, il computo metrico viene definito tenendo conto delle disposizioni sotto riportate.

per i rifiuti provenienti da operazioni di demolizione è vincolante la misurazione preliminare come da contratto qualora nessuna delle parti contraenti ne abbia richiesto la verifica prima dell’inizio dei lavori di demolizione.

Computo metrico in base alla massa

Ai fini dello smaltimento si applica generalmente la massa (kg, t) secondo i documenti di pesatura di una bilancia omologata presso l’impianto di smaltimento.

Computo metrico in base alla superficie

È necessario definire preventivamente come dovranno essere gestite le sovrapposizioni.

Computo metrico in base al volume

Volume in compatto: volume misurato nei profili.

Volume sciolto: volume misurato nei mezzi di trasporto o indicazione del fattore di allentamento dei vari materiali.

Computo metrico in base ai pezzi

Parti costruttive da riciclare.

È necessario misurarne il parametro con apposite analisi in laboratorio.

CONCLUSIONE

La nuova norma include una serie di novità che consentono di ridurre il volume dei rifiuti attraverso un’analisi preliminare delle strutture potenzialmente riutilizzabili e delle parti costruttive riciclabili, oltre a descrivere la gestione dei rifiuti edili ed a regolamentare le responsabilità fondamentali nelle singole fasi di costruzione.

Essa fissa altresì importanti principi per gli impresari costruttori per quanto concerne la gestione dei grandi volumi di rifiuti che oggi vengono prodotti durante le operazioni di costruzione di nuovi edifici sostitutivi, di ristrutturazione e di demolizione.

Circa l'autore

pic

Ruedi Kessler

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