Modifiche legislative al 1o gennaio 2022

Ordinanza sui lavori di costruzione (OLConstr), Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), Legge sui cartelli (LCart) e altri appalti pubblici: al 1° gennaio 2022 entreranno in vigore diverse modifiche legislative. Il servizio giuridico della SSIC ha elaborato una sintesi (non esaustiva) delle modifiche principali. 

 

Revisione dell’Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr)1  

Di seguito riassumiamo le principali modifiche che la nuova OLCostr prevede per i diversi settori di attività: 
Modifiche al capitolo 2 della OLCostr per tutti i lavori di costruzione  

  • Sui cantieri deve essere redatto un piano scritto di sicurezza e protezione della salute (art. 4).  
  • Si limitano i lavori su scale portatili (art. 21). 
  • Il bordo superiore del corrente principale della protezione laterale deve situarsi ad almeno 100 cm al di sopra della superficie praticabile (art. 22).  
  • Per superare dislivelli superiori a 50 cm devono essere utilizzate attrezzature di lavoro adatte (art. 15). 
  • Per la posa di elementi prefabbricati per le solette, a partire da un’altezza di caduta superiore a 3 m occorre utilizzare reti di sicurezza o ponteggi di ritenuta su tutta la superficie (art. 27). 
  • Nella zona di pericolo dei veicoli da trasporto e delle macchine edili non possono sostare persone. Se non è possibile fare altrimenti, la zona di pericolo deve essere sorvegliata (art. 19) 
  • Il datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori interessati in merito al risultato delle perizie realizzate sulle sostanze nocive (art. 32). 
  • Nel caso di lavori al sole, al caldo e al freddo occorre adottare le misure necessarie per proteggere i lavoratori (art. 37). 
  • I posti di lavoro e le vie di passaggio devono essere provvisti di un’illuminazione sufficiente (art. 38). 
Modifiche al capitolo 3 della OLCostr per lavori sui tetti 

  • Ai bordi di tutti i tetti devono essere prese misure opportune per evitare le cadute a partire da un’altezza di caduta superiore a 2 m (art. 41). È fatta eccezione per i lavori di esigua entità, per i quali devono essere adottate misure di protezione contro le cadute solo a partire da un’altezza di caduta superiore a 3 m (art. 46). 
  • A partire da un’inclinazione del tetto di 30° è necessaria una parete di protezione da copritetto sul ponte da lattoniere del ponteggio di facciata (art. 41 cpv. 2). 
  • A partire da un’inclinazione del tetto superiore a 45° sono necessarie ulteriori misure di protezione (art. 41 cpv. 2). 
  • Per lavori effettuati su tetti esistenti può essere installata una parete di ritenuta con un’inclinazione massima del tetto di 45° (art. 42). 
Modifiche al capitolo 5 della OLCostr per lavori di costruzione in scavi, pozzi e scavi di fondazione 

  • Per le scarpate è ora richiesta una prova di sicurezza già se l’inclinazione supera il rapporto 2:1 (art. 76 cpv. 1).  
  • La prova di sicurezza deve essere rilasciata da un ingegnere specializzato o da un geotecnico (art. 76 cpv. 1). 
  • Il datore di lavoro deve provvedere affinché l’ingegnere specializzato o il geotecnico verifichi la corretta esecuzione delle misure che risultano dalla prova di sicurezza (art. 76 cpv. 2). 

  • La luce dello scavo necessaria è stabilita a seconda del diametro interno del tubo della conduttura (art. 69 cpv. 3). 

  • L’utilizzo di scale a pioli per accedere a scavi e pozzi è limitato (art. 73). 
Modifiche al capitolo 6 della OLCostr per i lavori di smantellamento e demolizioni

  • L’obbligo di notifica per le ditte riconosciute specializzate in bonifiche da amianto è stato esteso (art. 86). 
  • Gli specialisti in bonifiche da amianto devono seguire un aggiornamento almeno ogni cinque anni (art. 85). 
  • Le ditte riconosciute specializzate in bonifiche devono impiegare dei propri specialisti in bonifiche da amianto e almeno altri due lavoratori propri che sono stati  istruiti per tali lavori e annunciati alla Suva per le visite mediche profilattiche (art. 83). 

 

1 1 Ulteriori informazioni sulla OLCostr 2022 (suva.ch) 

Revisione della Legge sul contratto d’assicurazione (LCA)  

La revisione parziale della LCA comprende tra l’altro le seguenti importanti novità: 

  • Introduzione di un diritto di revoca (art. 2a e 2b): gli stipulanti possono recedere dal contratto entro un termine di ripensamento di 14 giorni.  

  • Esempio delle conseguenze: Il contraente stipula un’assicurazione. Una settimana dopo, cambia idea. Può recedere dal contratto senza alcun impegno. 
 

  • Diritto di recesso ordinario (art. 35a): I contratti a lungo termine possono essere risolti alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di tre mesi.  

  • Esempio delle conseguenze: Il contraente stipula un contratto assicurativo per cinque anni. Tuttavia, dopo tre anni può recedere dal contratto. Anche l’impresa di assicurazione ha tale diritto. 
 

  • Rinuncia alla disdetta da parte degli assicuratori malattia (art. 35c): solo gli assicurati hanno il diritto di disdetta ordinario e il diritto di disdetta in caso di sinistro.  

  • Esempio delle conseguenze: In caso di sinistro, l’assicuratore complementare malattie non può più disdire il contratto. 
 

  • Proroga del termine di prescrizione per i diritti derivanti dai contratti di assicurazione (art. 46): aumento da due a cinque anni. Ora i diritti derivanti dai contratti di assicurazione cadono in prescrizione solo cinque anni dopo il sinistro. 

  • Esempio delle conseguenze: Tre anni dopo il sinistro, l’assicurato notifica il suo diritto alle prestazioni. Tale diritto non è ancora caduto in prescrizione. 
 

  • Introduzione di un diritto di credito diretto generale per tutte le assicurazioni di responsabilità civile (art. 60): il danneggiato può far valere i propri diritti direttamente nei confronti dell’assicurazione dell’autore del danno, sebbene il contratto di assicurazione non sia stato stipulato con lui, bensì con la persona tenuta alla copertura.  

  • Esempio delle conseguenze: Il figlio dell’assicurato rompe il vetro della finestra del vicino con una palla. Ora il vicino può far valere il suo diritto direttamente nei confronti dell’assicurazione. 
 

  • Digitalizzazione (in totale 14 articoli): compatibilità della LCA con il commercio elettronico per tutti i processi (revoca, obbligo di informazione, obbligo di notifica, disdetta, ecc.).  

  • Esempio delle conseguenze: Ora è possibile disdire un contratto di assicurazione per e-mail. 
 

  • Obbligo d’informare dell’assicuratore: oltre all’obbligo di informare in merito all’entità dell’assicurazione, occorre indicare se si tratta di un’assicurazione di somma fissa o contro i danni, la validità temporale della copertura assicurativa e se e in che misura sussiste ancora la copertura assicurativa dopo la scadenza del contratto. 

 

Revisione della legge sui cartelli 

 

Dal 1° gennaio 2022 entreranno in vigore le nuove disposizioni del diritto dei cartelli sulla dominanza relativa sul mercato. Per impresa che ha una posizione dominante relativa si intende un’impresa da cui, per la domanda o l’offerta di un bene o un servizio, altre imprese dipendono a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze. Un’azienda con posizione dominante relativa sul mercato deve ora attenersi a diverse disposizioni ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LCart, come ad es. nessuna discriminazione, imposizione di prezzi o condizioni commerciali inadeguati, nessun rifiuto o interruzione di relazioni commerciali o nessun raggruppamento di prodotti che finora si applicavano solo alle imprese che dominano il mercato (divieto di abuso). 

 

  Quali sanzioni incombono e in che modo le nuove regole possono essere applicate sul piano giuridico?   Le aziende svizzere devono poter sporgere denuncia alla Commissione della concorrenza (COMCO) se un’azienda abusa della propria posizione dominante relativa sul mercato. Se viene accertata una violazione da parte di un’impresa che ha una posizione dominante relativa, tale comportamento può essere in linea di principio vietato. Un comportamento abusivo da parte di un’impresa con posizione dominante relativa sul mercato può tuttavia comportare sanzioni dirette in materia di cartelli, a differenza di quanto avviene nel caso di imprese che dominano il mercato (cfr. art. 49a cpv. 1 revLCart, solo in caso infrazioni in relazione con conciliazioni o decisioni dell’autorità (art. 50 revLCart).  Poiché la dominanza relativa sul mercato si riferisce a un rapporto contrattuale individuale e, in base a quanto precede, non è possibile sanzionare direttamente secondo il diritto dei cartelli nella procedura amministrativa, i divieti di abuso dovrebbero avvenire in primo luogo per via civile. Sono possibili, ad esempio, azioni per il risarcimento dei danni, azioni di fornitura senza condizioni discriminatorie o di risoluzione di contratti di fornitura.  

 

Revisione CIAP e revisione delle leggi cantonali sugli appalti pubblici  

 

In alcuni cantoni si prevede che la legge cantonale sugli appalti pubblici entri in vigore nel 2022. Quest’anno nella maggior parte dei Cantoni si è svolta o è in corso la procedura di consultazione.  

Circa l'autore

pic

Schweizerischer Baumeisterverband

[email protected]

Condividi questo articolo