«Non viene rispettata la presunzione di innocenza»

Cristina Schaffner, direttrice Costruzionesvizzera, si esprime sul diritto dei cartelli.

 

Costruzionesvizzera e, tra l’altro, la SSIC hanno adottato diverse misure in materia di compliance, come ad esempio la pubblicazione di schede informative sul comportamento corretto. Come valuta l’importanza di queste misure e ha in programma altre misure?

Costruzionesvizzera, in qualità di organizzazione mantello del settore edile, ha lanciato insieme alle associazioni aderenti una dichiarazione congiunta contro la corruzione e le violazioni delle normative sui cartelli nel settore edile svizzero. Nel 2020 abbiamo pubblicato la dichiarazione sulla compliance con le associazioni aderenti. Costruzionesvizzera si impegna a garantire una concorrenza leale e libera e chiede ai propri membri di sostenere le proprie aziende in questo ambito. Diverse associazioni professionali e settoriali hanno preso in mano l’attuazione delle misure ed elaborato documenti con i quali informano e sensibilizzano i propri membri. Che si tratti di informazioni giuridiche, schede informative, seminari o addirittura di integrazione nelle disposizioni di ammissione per le nuove aziende associate: sono segnali importanti che siamo riusciti a lanciare con l’appello congiunto del 2020. Il tema rimane un elemento chiave della nostra comunicazione associativa e del lavoro politico sulla «piccola revisione» e sulle due mozioni dei Consiglieri degli Stati Olivier Français e Hans Wicki.

 

In merito a queste mozioni: l’anno scorso il Parlamento ha approvato due proposte di legge sulla compliance, una del Consigliere degli Stati Olivier Français e l’altra di Hans Wicki, presidente di Costruzionesvizzera. Che cosa vogliono ottenere queste due mozioni?

Le due mozioni Français e Wicki mirano a correggere le pratiche illegali delle autorità dei cartelli in materia di divieti di intese e di inversione dell’onere della prova. Il Consigliere degli Stati Français chiede che la fattispecie dell’accordo di concorrenza illecito sia determinata tenendo conto sia di criteri qualitativi che quantitativi. Una valutazione deve sempre essere attentamente ponderata in funzione del singolo caso, tenendo conto della situazione economica e giuridica. In tal modo si elimina la nozione introdotta dalla prassi giuridica e l’attenzione sulla rilevanza «in sé» e non si vieta più, per motivi puramente formali, la cooperazione ragionevole e irrilevante tra imprese. Ciò garantisce una maggiore certezza del diritto per le PMI. Gli accordi che hanno invece un effetto negativo sull’economia continuano a essere puniti e sanzionati. La Mozione Wicki incarica il Consiglio federale di precisare la legge sui cartelli in modo da applicare la presunzione di innocenza prevista dalla Costituzione. Oltre a raccogliere informazioni incriminanti e sgravanti per l’indagine, la COMCO è tenuta a fornire la prova completa della colpevolezza di un’azienda ai sensi della legge.

 

Alcune associazioni criticano il fatto che il diritto dei cartelli sia vissuto in modo iniquo nella pratica, che le autorità agiscano in modo troppo indipendente e che quindi non rispettino la volontà del legislatore. Condivide questa critica?

Capisco il malcontento. Vi sono numerosi esempi in tutti i settori dell’economia che dimostrano, ad esempio, che nella pratica vengono raccolte troppo poche prove a discarico. In tal modo, a mio avviso, non viene rispettata la presunzione di innocenza. La prassi si è così allontanata dal diritto della concorrenza per quanto riguarda i divieti di cartello e l’onere della prova. È anche compito di Costruzionesvizzera condurre un dibattito sul diritto dei cartelli nell’interesse dei membri e denunciare disposizioni contraddittorie e unilaterali. È necessario creare condizioni quadro pragmatiche e concrete per le PMI. È proprio qui che entrano in gioco le mozioni Wicki e Français.

 

Può fornire uno o due esempi di ciò che non funziona nella pratica?

Citerò un breve esempio che abbiamo preparato per una documentazione parlamentare. Il caso è consultabile. Nel caso delle ferramenta per finestre e porte finestre (DPC 2010/4, pag. 717 e segg. e DPC 2014/3, pag. 548 e segg.), la COMCO ha osservato che quattro rivenditori di ferramenta per finestre e porte finestre si erano accordati sui tempi e sull’entità degli aumenti di prezzo. Il Tribunale amministrativo federale ha concluso che la presentazione e l’acquisizione delle prove da parte della COMCO erano carenti e incomplete, per cui essa non soddisfaceva pienamente l’onere della prova che le incombeva e non aveva accertato correttamente i fatti. In particolare, è stato contestato alla COMCO di non aver dimostrato se le interazioni tra le imprese abbiano portato agli aumenti di prezzo attuati. Il Tribunale federale ha addirittura stabilito che il Tribunale amministrativo federale doveva raccogliere prove qualora i fatti fossero stati accertati in modo inadeguato dalla COMCO.

 

Alcune associazioni sottolineano che l’autorità garante della concorrenza e il suo segretariato sono strettamente interconnessi e che sarebbe meglio separarli dal punto di vista del diritto costituzionale. Cosa ne pensa di questa proposta?

Dal punto di vista del diritto costituzionale, ritengo che occorra un chiarimento nello stretto legame esistente tra la Commissione e il suo segretariato, vale a dire il giudice e il procuratore. Per una persona come me, senza una formazione nel settore delle costruzioni o un’esperienza di lavoro con la COMCO e con solo qualche materia di diritto all’università, è difficile capire come il procuratore e il giudice siano così strettamente intrecciati. E non sono la sola.

 

 

Circa l'autore

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Susanna Vanek

Redattrice / Specialista in comunicazione

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