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Nuove disposizioni di legge sul congedo di assistenza

È stato introdotto il 1° gennaio 2021 il congedo di tre giorni per l’assistenza ai familiari malati. In una seconda fase, dal 1° luglio 2021 entreranno in vigore 14 settimane di congedo pagato per assistere i figli gravemente malati o infortunati. Quali aspetti occorre considerare quando si applicano le nuove disposizioni di legge?

 

Secondo le nuove disposizioni di legge (art. 329h CO e art. 36 cpv. 3 e 4 LL), i collaboratori hanno il diritto di assentarsi dal lavoro e continuare a percepire il salario non solo in caso di brevi assenze per assistere i figli, ma ora anche per assistere famigliari o partner con gravi problemi di salute. Il problema di salute deve essere comprovato da un certificato medico.

Il diritto a un’assenza dal lavoro di breve durata pagata dal datore di lavoro sussiste solo se il famigliare necessita di assistenza. La necessità dipende, tra l’altro, dalla disponibilità di altre persone che potrebbero ragionevolmente intervenire o occuparsi dell’assistenza, per esempio altri fratelli e sorelle che vivono più vicini ai genitori bisognosi di cure.

La durata?

Il congedo non deve superare i tre giorni per evento. Il diritto al congedo si applica quindi una sola volta per ogni singolo problema di salute specifico, anche se dura più a lungo o si verifica ripetutamente (malattie di lunga durata). Il limite annuale è un massimo di dieci giorni in totale per ogni anno di servizio.

Nel messaggio relativo alle nuove disposizioni, il Consiglio federale precisa che l’assistenza ai figli malati può essere prestata ai sensi dell’art. 324a CO, senza i dieci giorni previsti dal nuovo art. 329h CO. L’art. 324a CO prevede inoltre l’obbligo per il datore di lavoro di continuare a pagare il salario in alcuni casi (tra cui «l’adempimento degli obblighi legali», che comprende anche l’assistenza ai figli malati). La durata dell’obbligo di continuare a pagare i salari si misura secondo la scala basilese, bernese o zurighese. A seconda dell’anno di servizio, può arrivare a diverse settimane o mesi.

Questo significa che per il momento all’assistenza ai figli (fino al 15° anno di età) si applica l’art. 324a CO e non l’art. 329h CO. Se un figlio necessita di assistenza oltre il periodo previsto dall’art. 324a CO, occorre chiedersi se non si tratti retroattivamente di un caso di cui all’art. 329i CO (congedo di assistenza di 14 settimane, vedi sotto). In caso contrario, si potrebbe applicare il nuovo art. 329h CO in aggiunta al congedo di assistenza ai sensi dell’art. 324a CO e il collaboratore avrebbe diritto a tre giorni supplementari di congedo retribuito per l’assistenza. Le future decisioni dei tribunali forniranno probabilmente una risposta definitiva sull’inquadramento di queste situazioni.

Congedo di assistenza di 14 settimane

Dal 1° luglio 2021 i genitori che esercitano un’attività lucrativa avranno diritto a 14 settimane di congedo per occuparsi di un figlio la cui salute è gravemente compromessa a causa di una malattia o di un infortunio. La perdita di guadagno è compensata dall’apposita indennità (IPG) («indennità di assistenza»).

Da tenere presente: per avere diritto al congedo, il figlio deve quindi avere un grave problema di salute. Questo aspetto è definito dalla legge (art. 16n e segg. LIPG) e si verifica in presenza di un cambiamento radicale delle condizioni di salute fisica o psichica del figlio; il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure di un decesso e c’è un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori.

Occorre distinguerlo dai problemi di salute moderatamente gravi che richiedono l’ospedalizzazione o visite regolari dal medico e rendono la vita quotidiana più difficile, ma dove ci si può aspettare un decorso positivo o una maggiore possibilità di controllo (fratture ossee, diabete, polmonite).

Inoltre, è un prerequisito che almeno un genitore sia un lavoratore dipendente o indipendente e debba interrompere l’attività lucrativa.

Il diritto all’indennità e al congedo di assistenza sorge per ogni caso di malattia o infortunio. Il congedo di assistenza dura al massimo 14 settimane e deve essere preso entro un termine quadro di 18 mesi. Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo di assistenza massimo di sette settimane. Possono comunque anche concordare una ripartizione diversa del congedo.

Il congedo di assistenza di 14 settimane equivale a 98 giorni civili, perciò gli aventi diritto possono ricevere il pagamento di un massimo di 98 indennità giornaliere. L’indennità giornaliera corrisponde all’80% del reddito medio da attività lucrativa ed è limitata a 196 franchi al giorno.

Al termine del periodo di prova, la protezione temporanea contro il licenziamento si applica durante il congedo di assistenza di 14 settimane. Il periodo di sospensione corrispondente dura finché sussiste il diritto al congedo di assistenza, ma per un massimo di sei mesi dal giorno in cui sorge il primo diritto all’indennità giornaliera. Il licenziamento durante il periodo di sospensione sarebbe quindi nullo.

In tutti i casi, il diritto al congedo di assistenza deve essere sempre valutato di volta in volta, tenendo conto del problema di salute, del bisogno di assistenza, dell’età del figlio, dell’opzione di assistenza alternativa ecc. Il Servizio giuridico della SSIC sarà felice di rispondere a qualsiasi domanda dei membri su questo argomento.

Vladan Lazic, Servizio giuridico SSIC

 

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